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Diritto di accesso

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Domanda di accesso agli atti. Requisiti. Determinatezza. Specificità. Motivazione. 2. Diritto di accesso. Presupposti. Titolarità. Interesse giuridicamente rilevante. Tutela. Rapporto di strumentalità tra l’interesse e la documentazione richiesta.
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza 10 novembre 2014, n. 01871

Principio

1. Domanda di accesso agli atti. Requisiti. Determinatezza. Specificità. Motivazione. 
1.1. La domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica; in particolare, essa deve riferirsi a specifici documenti e non può pertanto comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (C. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925; C. Stato, sez. V, 01-06-1998, n. 718).
1.2. L'istanza di accesso deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore (C. Stato, sez. VI, 30-09-1998, n. 1346). Essa, dunque, non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l’accesso viene esercitato (C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283; C. Stato, sez. VI, 17-03-2000, n. 1414); né può essere un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici, perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. II, 22-07-1998, n. 1201).
1.3. Chiunque inoltri una richiesta di accesso è tenuto ad indicare la propria posizione legittimante al fine della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e deve, altresì, fornire la motivazione della richiesta stessa (cfr., TAR Lazio, Roma, 18 maggio 1995, n. 866; TAR Puglia, Bari, 2 novembre 1995, n. 1066; TAR Lazio, Roma, 26 aprile 2000, n. 3418; TAR Puglia, Bari, III, 7 maggio 2007, n. 1263; TAR Lazio, Roma, III, 15 gennaio 2007, n. 197; TAR Veneto, Venezia, I, 16 ottobre 2006, n. 3444).

2. Diritto di accesso. Presupposti. Titolarità. Interesse giuridicamente rilevante. Tutela. Rapporto di strumentalità tra l’interesse e la documentazione richiesta. 
2.1. Il diritto di accesso non si configura mai come un’azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell’accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell’esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti (cfr. Cons. St. n. 555 del 2006).
2.2. Anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale (come recita l'art. 22, l. n. 241/1990), rimane fermo che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva; la quale, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell' attività amministrativa.
2.3. Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l'esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso, che il medesimo soggetto intende perseguire e tutelare nelle sedi opportune, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione. Tale nesso di strumentalità deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22/10/2002, n. 5814).

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 10 novembre 2014, n. 01871
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