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Diritto di accesso agli elaborati scritti dei partecipanti ad un concorso pubblico

Concorsi pubblici

1. Concorso pubblico. Diritto di accesso agli elaborati di tutti i partecipanti. Non sussiste. 2. Uso della posta elettronica nei rapporti tra privati e p.a. Legittimità.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3T, Sentenza 4 febbraio 2014, n. 01358

Principio

1. Diritto di accesso agli elaborati di tutti i partecipanti di un concorso pubblico. Non sussiste.
1.1. Il diritto di accesso di un partecipante ad un concorso pubblico non ammesso alla prova orale, a causa del punteggio insufficiente riportato nelle prove scritte, non gli consente di ottenere la copia integrale di tutti gli elaborati dei concorrenti ammessi all’orale, in quanto tale istanza non è giustificata da un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento”, richiesto dall’art. 22 l. n. 241/90 per l’esercizio del diritto di accesso. 
1.2. Tale diritto può essere agevolmente soddisfatto attraverso l’estrazione di copia di un numero di elaborati pari al 30% del totale, che identifica un significativo campione delle valutazioni formulate dalla commissione del pubblico concorso.

2. Uso della posta elettronica nei rapporti tra privati e p.a. Legittimità.
La risposta a mezzo posta elettronica costituisce idonea manifestazione di volontà della p.a. specie se si considera che l’utilizzo dello strumento informatico, quale mezzo di comunicazione, è stato prescelto dal privato che ha dato avvio al procedimento amministrativo e, in più occasioni, ha risposto alle comunicazioni provenienti dalla p.a. con lo stesso mezzo. Nessuna norma dunque osta alla comunicazione della volontà della p.a. attraverso la posta elettronica quando il privato abbia consentito all’utilizzo di tale mezzo. Si veda al riguardo l’art. 3 comma 1° (che legittima l’amministrazione ad utilizzare il mezzo telematico per la comunicazione ai controinteressati quando questi vi abbiano consentito) e l’art. 13 del d.p.r. n. 184/2006, norma, quest’ultima, che richiama l’art. 38 d.p.r. n. 445/2000 solo per l’invio delle domande di accesso e non anche per la risposta dell’ente pubblico. Nello stesso senso l’art. 3 bis l. n. 241/90 che prevede l’uso della telematica nei rapporti tra amministrazione e privati, costituendo così espressione di un principio generale.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3T, 4 febbraio 2014, n. 01358
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