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Diritto alla cessione di aree demaniali

Giurisdizione e competenza Demanio e patrimonio

Controversie relative a alienazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato che risultino interessate da sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui. Attribuzione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 4, Sentenza 23 gennaio 2014, n. 00222

Principio

Controversie relative a alienazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato che risultino interessate da sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui. Attribuzione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

1. L'art. 5 bis della legge 1° agosto 2003, n. 212 consente in via eccezionale di alienare aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato le quali, come previsto al comma 1, risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui. In base a tale disposizione, a fronte di una domanda completa di tutti i requisiti di legge, l'Amministrazione non è fornita di discrezionalità alcuna, nel senso che può solo accoglierla e perfezionare la cessione: in tal senso, sussiste quindi un diritto soggettivo del privato, tutelabile avanti il Giudice ordinario.
2. Dalla compiuta definizione normativa degli elementi costitutivi ed impeditivi del diritto alla cessione delle aree demaniali interessate dallo sconfinamento e di quelle limitrofe scaturisce non già l’esercizio di una potestà discrezionale della pubblica amministrazione, bensì una condotta dell’Agenzia del demanio interamente vincolata nell’an (previo accertamento della sussistenza dei delineati elementi costitutivi e dell’insussistenza di quelli impeditivi dell’acquisto) e nel quid (area oggetto dell’istanza del privato, entro i limiti legislativamente consentiti), sicché la fattispecie deve inquadrarsi nello schema tipico di un diritto soggettivo perfetto in capo al privato istante, il cui interesse è dal legislatore assunto come prevalente sulla natura pubblica del bene oggetto della pretesa acquisitiva, esercitabile senza necessità di un previo provvedimento di sdemanializzazione, essendo la relativa scelta già operata in astratto dal legislatore (subordinatamente alla presenza dei delineati requisiti, positivi e negativi), in considerazione dell’intervenuta trasformazione del bene e/o della sua natura pertinenziale al bene trasformato (Consiglio di Stato, 22.11.2013, n. 5550). 
3. L'art. 5 bis della legge 1° agosto 2003, n. 212 si configura quale norma di relazione, idonea a fondare posizioni paritetiche delle parti e ad attribuire natura privatistica - e non autoritativa - all’atto di cessione e, rispettivamente, all’eventuale rifiuto opposto alla proposta d’acquisto formulata dall’istante (cfr. Consiglio di Stato, 22.11.2013, n. 5550).
4. Nelle ipotesi in cui alienazione ex art. 5-bis l. n. 212/2003 sia subordinata, in ragione della natura del bene (ad. es., facente parte del patrimonio idrico) o di determinati vincoli che vi insistano (ad. es., un vincolo idrogeologico), alla necessità di acquisire il provvedimento autorizzatorio o il parere di altro ente (ad es., della Regione o di un ente subdelegato) competente alla (co)gestione del bene oggetto dell’istanza di cessione o del relativo vincolo (v., al riguardo, Corte Cost., sentenza 23 gennaio 2006, n. 31, richiamata dalla parte appellata), si ha un limite esterno al diritto di cessione, rispetto al quale l’eventuale mancato rilascio dell’atto favorevole funge da fatto impeditivo, in tesi oggetto di presa d’atto da parte dell’autorità destinataria (Agenzia del demanio) della proposta d’acquisto formulata con l’istanza di cessione, senza dunque mutare la sopra rilevata natura della situazione giuridica soggettiva configurabile in capo all’istante/proponente.
5. In difetto di una specifica disposizione, che attribuisca al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva le controversie insorgenti attorno al diritto di cessione ex art. 5-bis l. n. 212/2003, le stesse, in applicazione del generale criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, vanno ricondotte nell’alveo della giurisdizione del giudice ordinario.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 4, 23 gennaio 2014, n. 00222
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