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Dichiarazioni su pregresse risoluzioni in danno

Contratti pubblici

Gare pubbliche. Dichiarazioni ex art. 38 cod. contratti. Risoluzione in danno. Obbligatorietà. Omissione. Esclusione dell'operatore economico. Necessità
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 21 novembre 2014, n. 05763

Principio

Gare pubbliche. Dichiarazioni ex art. 38 cod. contratti. Risoluzione in danno. Obbligatorietà. Omissione. Esclusione dell'operatore economico. Necessità.

1. Laddove partecipi a gara pubblica di appalto un operatore economico, che abbia subito la risoluzione in danno di un contratto d’appalto stipulato in precedenza, il medesimo operatore è tenuto a dichiarare nella domanda di partecipazione l’avvenuta risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 38, primo comma, lett. f), del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale demanda alla stazione appaltante la valutazione circa il rilievo dell’errore professionale compiuto dall’impresa che aspira alla stipula del contratto, in modo da accertarne l’affidabilità professionale mediante un apprezzamento necessariamente discrezionale. Da tale premessa consegue che l’Amministrazione, per poter esercitare il proprio potere, deve essere posta a conoscenza degli avvenimenti rilevanti a tale scopo: l’impresa partecipante alla gara deve presentare una dichiarazione esauriente, che permetta alla stazione appaltante una valutazione informata sulla sua affidabilità (salva la sua possibilità di impugnare l’esclusione che ritenga ingiustificata).
2. Eventuali elementi giustificativi, ovvero escludenti in concreto l’imputabilità della risoluzione dell'operatore economico debbono essere rappresentati alla stazione appaltante in vista dell’esercizio dei suoi poteri discrezionali. In caso di omessa dichiarazione, ex art. 38, primo comma, lett. f), del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non assume rilievo né il fatto che la causa della risoluzione sarebbe stata attribuibile a un'impresa associata in R.t.i., dal momento che le imprese associate rispondono quanto meno in parte solidalmente di eventuali inadempimenti (Cons. Stato, Ad.Plen., 13 giugno 2012, n. 22; Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6614), né il fatto che non vi sarebbe stato un grave inadempimento, poiché la risoluzione – per un contratto avente durata quinquennale – sarebbe stato risulto circa 13 mesi prima della scadenza concordata.

Cons. St., Sez. 5, 21 novembre 2014, n. 05763
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