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Dichiarazioni sostitutive

Contratti pubblici

1. Gare di appalto. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000. Allegazione di documento di identità scaduto. Mera irregolarità. Soccorso istruttorio ex art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445/2000. Necessità. Istanza di ammissione. Clausola che prevede l'obbligo di sottoscrizione di ogni pagina. Illegittimità. 2. (segue): procedura del 2014. Apertura dei plichi delle offerte tecniche. Illegittima.
T.A.R. Veneto, Sez. 1, Sentenza Breve 31 ottobre 2014, n. 01360

Principio

1. Gare di appalto. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000. Allegazione di documento di identità scaduto. Mera irregolarità. Soccorso istruttorio ex art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445/2000. Necessità. Istanza di ammissione. Clausola che prevede l'obbligo di sottoscrizione di ogni pagina. Illegittimità. 
1.1. In materia di appalti, ai fini della partecipazione ad una gara, la mera allegazione di un documento di identità scaduto, deve ricondursi alla categoria delle irregolarità, come tale suscettibile di regolarizzazione in qualunque momento del procedimento, non determinandosi alcuna violazione della par condicio dei concorrenti, non incidendo tale documento sulla sussistenza dei requisiti o sulla regolarità dell’offerta e non facendo venir meno l’imputabilità della dichiarazione resa dall’interessato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2366). 
1.2. In materia di appalti, a fronte della presentazione della dichiarazione sostitutiva corredata da documento di identità scaduto, l’Amministrazione deve darne notizia al concorrente al fine di consentire la regolarizzazione della dichiarazione stessa ex art. 71, comma 3 del d.P.R. n. 445/2000, ma certo non potrebbe escludere il concorrente in forza della previsione, “a pena di esclusione”, del Disciplinare di gara: infatti, una siffatta prescrizione espulsiva non sfugge alla declaratoria di nullità, ai sensi dell’art.46, comma 1-bis, del D.Lgs n. 163/2006 (comma inserito dall’art.4, comma 2, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011 n.70), per violazione del principio di tassatività della cause di esclusione oltre che di quelli di proporzionalità e ragionevolezza, atteso che la dedotta circostanza non è idonea ad ingenerare un’ipotesi di incertezza assoluta sulla provenienza della dichiarazione (con riferimento all’offerta cfr.  TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 marzo 2013, n. 1691).
1.3. La clausola contenuta nel disciplinare di gara che prevede la sottoscrizione di tutte le pagine relative all'istanza di ammissione ovvero della dichiarazione in ordine alle cause di esclusione, deve ritenersi nulla per contrasto con il principio di tassatività contemplato dall’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006.

2. (segue): procedura del 2014. Apertura dei plichi delle offerte tecniche. Illegittima.
In tema di appalti, in relazione a un bando di gara del 2014, è illegittima l'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche in seduta riservata. Difatti, l’art. 12 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nel modificare il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (d.P.R. n. 207/2010), ha espressamente stabilito l’obbligo dell’apertura in seduta pubblica del plico contenente le offerte tecniche; invero, è stato previsto che “la commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti” (cfr. art. 120, comma 2, d.P.R. n. 207/2010; analoga è la previsione di cui al comma 2 dell’art. 283, stesso decreto, relativamente ai servizi ed alle forniture). L'art. 12, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, infatti, non ha portata ricognitiva del principio affermato con la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 13 del 28 luglio 2011, ma ha la specifica funzione transitoria di salvaguardare gli effetti delle procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012, nelle quali si è proceduto all’apertura dei plichi in seduta riservata, recando in sostanza, per questo aspetto, una sanatoria di tali procedure; di conseguenza, solo nel caso di procedimento di gara conclusosi prima dell’entrata in vigore del richiamato art. 12 del D.L. n. 52/2012, è legittima l’apertura delle buste delle offerte tecniche in seduta non pubblica, effettuata in conformità con la previsione del disciplinare di gara (cfr. Consiglio di Stato, A.P. 26 giugno 2013, n. 16).

T.A.R. Veneto, Sez. 1, 31 ottobre 2014, n. 01360
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