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Dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 sulla regolarità contributiva

Contratti pubblici

Irrilevanza del DURC
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, Sentenza 25 marzo 2013, n. 00673

Principio

1. Sull'esclusione per irregolarità contributiva ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006.
L’art. 38, il quale subordina l’esclusione dalla gara per irregolarità contributiva alla circostanza che le violazioni commesse siano “definitivamente accertate”, si riferisce alle sole ipotesi contenziose; cosicché, laddove il contribuente nulla contesti in ordine alla sussistenza del credito ed anzi ammetta la sua esistenza e provveda alla regolarizzazione dello stesso, nessun rilievo può essere dato alla definitività o meno dell’accertamento, posto che il credito è appunto “riconosciuto” (così C.d.S., 16.9.2011, n. 5194 e C.d.S., 10.8.2010 n. 556).

2. Sulla irrilevanza del DURC al fine della dimostrazione del requisito di regolarità contributiva.
2.1. Ancorché il DURC abbia validità trimestrale, esso non è sufficiente a dimostrare la regolarità contributiva attestata, ancorché in difetto di segnalazioni di inadempimento e sebbene non sia scaduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla pubblica gara. Ciò che rileva, infatti, ai fini dell’ammissione o meno alla gara pubblica, è il dato sostanziale della regolarità contributiva, perché la ratio dell'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 è quella di spingere le imprese ad essere sempre in regola con le fondamentali normative di settore poste a tutela della sicurezza sul lavoro, dei lavoratori e dell’Erario.
2.2. L'irrilevanza del DURC è oggi confermata anche dal rilievo che l’art. 15 comma 1, lettera a), della L. 12 novembre 2011, n. 183 (entrata in vigore il 1 gennaio 2012) ha modificato l'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, nel senso che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Alla stregua di tale disposizione, dunque, deve ritenersi che il DURC non possa più essere richiesto alle imprese partecipanti alla gara (questione, questa, non oggetto del presente giudizio perché non veicolata da alcuna impugnazione sul punto; ma si vedano sul punto T.A.R. Palermo, Sez. III, 7.8.2012. n. 1776; T.A.R Campania, Sez. IV, 3.1.2013, n. 62), mentre le stazioni appaltanti sono tenute senza ombra di dubbio a verificare le corrispondenti autodichiarazioni.

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, 25 marzo 2013, n. 00673
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