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Detenzione di armi

Sicurezza pubblica

Necessità che il richiedente il porto d'armi dimostri l'assoluto bisogno di portare l'arma
Cons. St., Sez. 1, Parere Definitivo 18 aprile 2013, parere n. 01857

Principio

1. Necessità che il richiedente il porto d'armi dimostri l'assoluto bisogno di portare l'arma.
1.1. L'art. 42 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773), dopo aver disposto il divieto di portare fuori della propria abitazione armi ed altri strumenti impropri di offesa ivi elencati, rimette alla valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di rilasciare la licenza di porto d'armi e ciò sul presupposto di un “dimostrato bisogno” che assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare armi sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4, comma 1, della legge n. 110 del 1975, sicché, in tale quadro normativo, il controllo effettuato al riguardo dall'autorità di P.S. viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe (Consiglio Stato , sez. VI, 6 aprile 2010 n. 1925 e 22 maggio 2008 n. 2450);
1.2. Il rilascio della licenza rappresenta una eccezione rispetto alla regola per la quale i cittadini devono di norma essere disarmati e, quindi, il presupposto deve essere vagliato restrittivamente, mentre lo stato di bisogno deve essere dimostrato in concreto, non potendosi ritenere sufficiente, a questi fini, l'appartenenza dell'interessato ad una determinata categoria professionale o lo svolgimento di una determinata attività economica o istituzionale.
1.3. La mancata dimostrazione, da parte del richiedente, dell'assoluto bisogno di portare l'arma giustifica perciò la negata autorizzazione, non potendosi tale necessità desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale da lui svolta e dalle modalità del suo svolgersi ovvero dal fatto di operare in un ambiente ad alto tasso di pericolosità o di criminalità organizzata, nella specie del resto escluso dal Prefetto della provincia in cui risiede il richiedente, cui non si può validamente contrapporre la (peraltro indimostrata) situazione delle province limitrofe.

2. Motivazione del provvedimento di rinnovo della licenza del porto d'armi.
Ai fini del rinnovo della licenza del porto d’armi, il provvedimento negativo non richiede una particolare motivazione, conformemente al potere discrezionale attribuito alla Autorità, mentre il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi all'esame della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio Stato , sez. VI, 08 ottobre 2008 , n. 4918).

Cons. St., Sez. 1, 18 aprile 2013, parere n. 01857
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