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Destagionalizzazione delle concessioni balneari

Demanio e patrimonio

1. Concessioni demaniali marittime. Proroga ex lege sino al 2020. Applicabilità nella Regione Sicilia. 2. Regione Sicilia. Destagionalizzazione di stabilimenti balneari. Spiagge attrezzate. Interpretazione estensiva. Necessità
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 1, Sentenza 23 gennaio 2014, n. 00209

Principio

1. Concessioni demaniali marittime. Proroga ex lege sino al 2020. Applicabilità nella Regione Sicilia.
1.1. L’art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'art. 34 duodecies, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, dall'articolo 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall'articolo 1, comma 291, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi il termine di durata dei titoli abilitativi con scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato al 31 dicembre 2020.
1.2. Quanto all'applicabilità nella Regione Sicilia dell'art. 1, comma 18, D.L.  n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010, con Deliberazione della Giunta regionale n. 397 del 12 ottobre 2012, è stato preso atto della nota dell’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente n. 3416 del 10 ottobre 2012 e, conseguentemente, è stato chiarito che: “nell’ordinamento regionale trova diretta ed immediata applicabilità la proroga del termine di durata delle concessioni … e, conseguentemente, l’Amministrazione non è tenuta ad istruire alcun procedimento di “rinnovo” e, dunque, non deve adottare alcun provvedimento amministrativo, atteso che la proroga ex lege del termine finale costituisce un mero differimento del termine di durata delle medesime concessioni già rilasciate”.
1.3. L'art. 1, comma 18, D.L.  n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 è applicabile anche nella Regione Sicilia la Giunta poiché trattasi di disposizione che presenta profili rilevanti in relazione all’adattamento al diritto dell’U.E., in quanto la fissazione di un termine certo per l’apertura al mercato delle concessioni demaniali marittime, in esso contenuta, ha costituito oggetto di valutazione nell’ambito della procedura di infrazione n. 2008/4908, chiusa in data 27 febbraio 2012 per effetto dell’emanazione dell’articolo 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010, cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, sentenza n. 1543 del 25 luglio 2013).

2. Regione Sicilia. Destagionalizzazione di stabilimenti balneari. Spiagge attrezzate. Interpretazione estensiva. Necessità.
2.1. L’art. 2, comma 1, della L.R. Sicilia 29 novembre 2005, n. 15, consente la c.d. destagionalizzazione delle concessioni demaniali marittime per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività. Si tratta di una disposizione che, nell’evidente intento di favorire lo sviluppo delle attività turistiche anche oltre il consueto orizzonte temporale, ha operato una estensione ex lege dei relativi titoli abilitativi (non solo demaniali), privando l’autorità preposta al rilascio di tali concessioni del potere di subordinare la stessa ad una valutazione discrezionale propriamente intesa: dal momento che i concessionari possono avvalersi “della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, n. 1543 del 25 luglio 2013).
2.2. Il riferimento agli “stabilimenti balneari” contenuto nell'art. 2, comma 1, della L.R. Sicilia 29 novembre 2005, n. 15 va inteso in senso atecnico e, conseguentemente devono ritenersi ricompresi nello stesso anche le “spiagge attrezzate”. 
2.3. In base a una lettura sistematica dell'art. 2, comma 1, L.R. Sicilia n. 15/2005, può affermarsi che esso è applicabile alle spiagge attrezzate. Infatti, l'art. 1 della L.R. Sicilia n. 15/2005, al comma 1, nell’individuare le attività oggetto delle concessioni demaniali marittime, fa riferimento genericamente alla gestione di stabilimenti balneari senza prendere in considerazione espressamente le spiagge libere attrezzate, che devono, pertanto, essere ricomprese nell’ambito dei primi. 
2.4. La ratio dell'art. 2, comma 1, L.R. Sicilia n. 15/2005, è quella di favorire lo sviluppo delle attività turistiche oltre la stagione balneare nell’interesse privato del gestore al conseguimento di utili maggiori, ma anche della Pubblica amministrazione ad incrementare la presenza di turisti. Non può, infatti, mettersi in dubbio che la presenza di strutture funzionanti anche in inverno possa rappresentare un motivo ulteriore per trascorrere le vacanze in periodi diversi dall’estate in una regione qual è la Sicilia caratterizzata da un clima particolarmente mite. Così ricostruito il contenuto della norma, deve ritenersi che si sia voluto ricomprendere nel suo ambito applicativo anche le spiagge libere attrezzate, naturalmente con riferimento alle attività collaterali alla balneazione. 
2.5. Non vi sono ragioni per riservare, in base all'art. 2, comma 1, L.R. Sicilia n. 15/2005, un diverso trattamento al titolare di uno stabilimento balneare e a quello di una spiaggia attrezzata con riferimento alle attività collaterali, dato che i gestori degli stessi si trovano, da questo punto di vista, nella medesima situazione. Una diversa interpretazione configurerebbe, peraltro, una disparità di trattamento, che indurrebbe a dubitare della sua costituzionalità, per cui si impone una lettura orientata alla luce degli artt. 3 e 41 della Cost. 

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 1, 23 gennaio 2014, n. 00209
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