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Declassificazione di strada pubblica

Demanio e patrimonio Trasporti

1. Strade pubbliche e private. Uso pubblico di passaggio. Connotati. 2. Declassificazione di strada pubblica. Condizioni. Avvio del procedimento ad istanza di parte. Istruttoria. Indagine sull’oggettiva destinazione della strada privata al pubblico transito e il tangibile beneficio che la comunità attualmente. Necessità.
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 1, Sentenza 30 ottobre 2014, n. 01022

Premassima


Principio

1. Strade pubbliche e private. Uso pubblico di passaggio. Connotati.

Un’area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives e non uti singuli, sicché l’uso di una strada privata da parte della collettività indifferenziata, protrattosi per lungo tempo, fa sì che la strada venga ad assumere caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale, in presenza della duplice condizione dell’intrinseca idoneità della stessa a fungere da via di transito di una indistinta molteplicità di persone e del suo impiego per soddisfare un pubblico e generale interesse. 

2. Declassificazione di strada pubblica. Condizioni. Avvio del procedimento ad istanza di parte. Istruttoria. Indagine sull’oggettiva destinazione della strada privata al pubblico transito e il tangibile beneficio che la comunità attualmente. Necessità. 

2.1. L’atto di declassificazione di una strada pubblica può implicarne la trasformazione in strada privata, qualora essa abbia perduto la condizione di bene idoneo a garantire il perseguimento di un fine pubblico (v. TAR Liguria, Sez. II, 10 maggio 2013 n. 774).

2.2. Laddove sia stata presentata istanza di declassificazione di una strada vicinale pubblica, l'Amministrazione è tenuta a compire un’approfondita istruttoria circa la persistenza della concreta e attuale idoneità della strada ad assolvere quella funzione di pubblico transito che ne aveva a suo tempo reso possibile l’inclusione tra le strade vicinali e che ne aveva perciò fatto assumere le caratteristiche di strada ad uso pubblico.

2.3. Illegittimamente l'Amministrazione comunale rigetta istanza di declassificazione di strada vicinale con l’adozione di un provvedimento di diniego argomentato da un lato sulla base di mere presunzioni a proposito delle effettive modalità di utilizzo della strada e motivato dall’altro lato in ragione di valutazioni estranee alle rigorose e tassative condizioni dettate dalla legge per l’asservimento di una strada privata all’uso pubblico. In altri termini, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto accertare se, come motivatamente addotto dai proprietari frontisti della strada vicinale, fossero effettivamente intervenute modificazioni significative nelle caratteristiche tipologiche della strada e fossero realmente venute meno, senza emergerne di nuove, le esigenze della popolazione locale a proposito dell’originaria utilità a servirsi di quel transito pedonale per condurre al pascolo e all’abbeveraggio il bestiame.

2.4. Illegittimamente l'Amministrazione Comunale rigetta istanza di declassificazione di strada vicinale pubblica sulla base di propositi di mera conservazione della disponibilità pubblica della strada in funzione di testimonianza storica di un’epoca passata e in vista di una generica e indimostrata più agevole circolazione nell’àmbito extraurbano, obiettivi sì astrattamente rilevanti per un’Amministrazione comunale che intenda ottimizzare l’uso del territorio e valorizzarne gli elementi distintivi, ma non pertinenti in una sede in cui, anziché compiere scelte di politica urbanistica proprie dell’attività pianificatoria, l’ente locale deve in realtà accertare la persistenza o meno dell’oggettiva destinazione della strada privata al pubblico transito e il tangibile beneficio che la comunità attualmente riceve dalla stessa, anche e soprattutto in ragione dell’effettivo e continuativo impiego che ancora eventualmente ne faccia una collettività indifferenziata di cittadini, quale principale indice rivelatore della circostanza che si tratti di strada tuttora idonea a soddisfare un interesse pubblico.

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 1, 30 ottobre 2014, n. 01022
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