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Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa

Contratti pubblici

Limiti entro cui sono sindacabili in sede giurisdizionale i giudizi espressi dal seggio di gara
T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, Sentenza 19 giugno 2013, n. 00570

Principio

Limiti entro cui sono sindacabili in sede giurisdizionale i giudizi espressi dal seggio di gara. 

1. In sede di gara pubblica il giudice di legittimità può spingere il proprio accertamento fino a controllare l’attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate dalla P.A., ma non può sostituirsi ad essa in tale apprezzamento ed ignorare che, nel campo dell’applicazione delle norme tecniche, deve distinguersi, permanentemente e con rigore, tra legittimità e merito (C.d.S., Sez. V, 30 agosto 2005, n. 4413). 
2. A fronte dei giudizi tecnici espressi dalla Commissione di gara, sono inammissibili le censure con cui il ricorrente non evidenzi palesi illogicità o travisamenti degli stessi, ma miri solo a sostituire il giudizio della Commissione – avente margini di opinabilità – con il proprio giudizio (C.d.S., Sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2014). 
3. Nell’ambito del sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara costituiscono espressione di ampia discrezionalità, suscettibili di sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 20 febbraio 2012, n. 137): pertanto, le valutazioni delle Commissioni di gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal G.A. non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per manifesta illogicità o per palese travisamento dei fatti alla stregua di elementi oggettivi di riscontro.
4. Sono inammissibili le doglianze con cui i ricorrenti cerchino di dimostrare che la loro offerta tecnica sia migliore di quella altrui, mettendo a confronto le offerte sotto i profili delle soluzioni proposte e tentando, per questa via, di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione di gara: dette censure contrastano con il principio secondo cui, nelle procedure finalizzate all’affidamento di appalti pubblici, il giudizio di discrezionalità tecnica della Commissione di gara – caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito delle relative valutazioni – sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che si evidenzino indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta, dell’erroneità dei presupposti di fatto, dell’incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1514; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 ottobre 2010, n. 3532; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 352).
5. Le valutazioni della Commissione di gara in relazione all’(in)idoneità tecnica delle offerte dei vari partecipanti alla gara sono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, alle quali non possono essere contrapposte le valutazioni di parte in relazione all’(in)sussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti al merito delle medesime valutazioni tecnico-discrezionali, non sindacabili se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi, o circa la loro applicazione (cfr. C.d.S., Sez. V, 8 maggio 2011, n. 1464).

T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, 19 giugno 2013, n. 00570
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