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Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa

Contratti pubblici

Limiti entro cui sono ammissibili varianti alle soluzioni tecniche progettuali poste a base d'asta nella gara per affidamento di lavori in base al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 1, Sentenza 12 aprile 2013, n. 01048

Principio

1. Limiti entro cui sono ammissibili varianti alle soluzioni tecniche progettuali poste a base d'asta nella gara per affidamento di lavori in base al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
1.1. Secondo la giurisprudenza amministrativa, sono ammissibili varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera (o del servizio), purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dall'amministrazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2003, n. 923 e 9 febbraio 2001, n. 578). Sono proposte migliorative quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante (Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2012, n. 285), senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e senza incidere sulla par condicio (Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 1999, n. 149; sez. V, 16 giugno 2010, n. 3806; sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481).
1.2. È illegittima l'ammissione alla gara dell'impresa che proponga una soluzione tecnica, che si sostanzi in un progetto completamente diverso da quello posto a base della gara per affidamento di lavori in base al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allorché la lex specialis di gara abbia prefissato variazioni migliorative ammissibili. Illegittimamente la Commissione giudicatrice esercita i propri poteri discrezionali nella valutazione degli scostamenti progettuali derivanti dalle soluzioni contenute nella proposta tecnica dell'impresa offerente, allorché non tenga conto dell’incidenza di tali soluzioni sui caratteri essenziali delle prestazioni definite dal progetto posto a base di gara, con conseguente violazione della par condicio dei concorrenti alla procedura di gara e lesione dell’interesse della stazione appaltante al conseguimento delle funzionalità perseguite con la scelta effettuata in sede di progetto base.

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 1, 12 aprile 2013, n. 01048
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