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Costi orari medi

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Sul principio secondo cui la voce tabellare “totale costo orario medio” indica il costo dell’ora lavorativa effettiva, comprensiva dei costi di sostituzione che il datore di lavoro deve sopportare per malattia, ferie, permessi, assenteismo
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 13 dicembre 2013, n. 05984

Principio

1. Divieto per il GA di sindacare la congruità delle offerte anteriormente alla verifica dell'anomalia disposta dal seggio di gara.
1.1. Nelle gare pubbliche, allorquando l'impresa aggiudicataria resistente nel giudizio promosso dalla seconda classificata avverso gli atti di gara, sostenga all’evidente fine di paralizzare l’azione della ricorrente principale, che quest'ultima avrebbe dovuto essere esclusa in limine per inaffidabilità della sua offerta economica, la relativa censura non può essere sindacata dal GA, dal momento che l’offerta economica della seconda graduata non è stata ancora sottoposta a verifica di congruità. Tale circostanza comporta che il giudice non possa sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri da questa ancora non esercitati, stante l’espresso divieto posto dall’art. 34, co. 2, cod. proc. amm.
1.2. Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta si connota per poteri da esplicarsi nell’ambito dell’apposito, articolato sub-procedimento previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante richiesta di giustificazioni, valutazione delle medesime ed ulteriore verifica in contraddittorio, solo all’esito del quale può provvedersi all’esclusione; e, sotto il profilo sostanziale, che gli stessi poteri, poiché inerenti la verifica dell'anomalia delle offerte, attengono alla sfera propria di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sicché il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla p.a. sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non può operare autonomamente siffatta verifica, pena l’invasione di quella sfera tipica (cfr. Cons. St., sez. III, 26 gennaio 2012 n. 343 e sez. IV, 27 giugno 2011 n. 3862, ivi richiamata).

2. Principio di segretezza delle offerte e conoscibilità da parte della commissione di gara del CCNL applicato nelle offerte stesse.
La conoscenza da parte della commissione di gara, prima dell’apertura dell’offerta tecnica delle imprese concorrenti, del CCNL da applicarsi, non si risolve nella violazione del principio di segretezza. La conoscenza del CCNL da applicare, anche perché predeterminato dal capitolato speciale e desumibile dall’oggetto stesso del servizio da rendere, non implica di per sé la conoscenza di una parte considerevole dell’offerta economica.

3. Sul principio secondo cui la voce tabellare “totale costo orario medio” indica il costo dell’ora lavorativa effettiva, comprensiva dei costi di sostituzione che il datore di lavoro deve sopportare per malattia, ferie, permessi, assenteismo.
3.1. Il costo medio orario riferito a ciascun livello retributivo, recato dalle periodiche tabelle ministeriali, indica il costo dell’ora lavorativa effettiva, comprensiva dei costi di sostituzione che il datore di lavoro deve sopportare per malattia, ferie, permessi, assenteismo (cfr. Cons. St., sez. V, 24 agosto 2006 n. 4969).
3.2. Il costo orario medio distinto per livelli e categorie è dato dal rapporto fra costo annuo medio e 1581 (nella specie 1596) ore annue mediamente lavorate e non dal rapporto fra detto costo annuo medio e 2088 (ore annue teoriche). Ciò in quanto non vi è corrispondenza biunivoca fra la determinazione del trattamento economico (che deve tenere conto delle ore annue teoriche, comprensive di ferie, festività, festività soppresse, riduzione dell'orario contrattuale, assemblee e permessi sindacali, diritto allo studio, malattie infortuni e maternità, formazione e permessi, per un totale complessivo di 2088 ore) e la determinazione del costo - per il datore di lavoro - di un'ora effettivamente lavorata, che deve includere, al proprio interno, anche la frazione di retribuzione spettante per le ore annue mediamente non lavorate, in quanto già preso in considerazione nel trattamento annuo complessivo di ciascun lavoratore, considerato per categoria e livello. In altri termini, sul datore di lavoro, un'ora effettivamente lavorata grava, in termini di costo, per un ammontare frazionario di un importo che è già comprensivo di tutti gli elementi considerati nell'apposita tabella (retribuzione annua, con le incidenze derivanti dagli oneri aggiuntivi, oneri previdenziali e assistenziali, oneri fiscali) in ragione del monte teorico di 2088 ore annuo.
3.3. La voce tabellare “totale costo orario medio” (cioè, nella specie, la voce “costo orario”) indica il costo dell’ora lavorativa effettiva, comprensiva dei costi di sostituzione che il datore di lavoro deve sopportare per malattia, ferie, permessi, assenteismo, sicché la pretesa della stazione appaltante di ulteriori maggiorazioni del costo medio orario tabellare determina un aumento del costo del lavoro e un accrescimento sproporzionato degli oneri economici che non trova riscontro nella normativa di riferimento (cfr. AVCP deliberazione14 giugno 2007 n. 199).

Cons. St., Sez. 3, 13 dicembre 2013, n. 05984
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