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Controversie in materia di pesca: la giurisdizione spetta al G.O..

Giurisdizione e competenza

Sulla sussistenza della giurisdizione al giudice ordinario per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni della normativa in materia di pesca.
T.A.R. Molise, Sez. 1, Sentenza Breve 7 dicembre 2018, n. 00689

Premassima

1. Le controversie relative a violazioni della normativa sanzionatoria in materia di pesca, sono devolute ex artt. 22, comma 1, e 22-bis, l. n. 689 del 1981 - quest’ultimo sostituito dall’art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011, in capo alla giurisdizione del giudice ordinario.

Principio

1. Le controversie relative a violazioni della normativa sanzionatoria in materia di pesca, sono devolute ex artt. 22, comma 1, e 22-bis, l. n. 689 del 1981 - quest’ultimo sostituito dall’art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011, in capo alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sul punto, il Consesso ha rilevato che la normativa sanzionatoria in materia di pesca (D.Lgs. 9.1.2012 n. 4), nel richiamare espressamente – l’art. 13, comma 2 - l. n. 689 del 1981, si colloca nell’alveo della generale disciplina delle sanzioni amministrative e risponde all’impostazione sistemica sottesa alla stessa. In specie il Collegio ha osservato - conformemente alla consolidata giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. un., 26 novembre 2008, n. 2816; id. 2 luglio 2008, n. 18040; id. 16 febbraio 2006, n. 63; Cons. St., sez. V, 27 giugno 2012, n. 3786; id. , sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6474; sez. IV, 4 febbraio 1999, n. 112), a cui esso fa rinvio - che dall’esame della causa petendi della domanda proposta davanti al giudice amministrativo emerge – in forza del combinato disposto degli artt. 74, comma 1, ed 88, comma 1, lett. d), c.p.a. - come la situazione soggettiva di cui si chiede tutela, abbia la consistenza del diritto soggettivo sotto i profili specificati in dettaglio. Difatti, a tal proposito, si è ulteriormente chiarito che, al fine del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, è necessario distinguere tra sanzioni punitive e misure ripristinatorie, riconoscendo solo nel secondo caso la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che in presenza di sanzioni punitive, quest'ultime hanno carattere meramente afflittivo e sono ricollegate al verificarsi in concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine all’irrogazione. Pertanto, il T.A.R. Molise, sulla base di quanto osservato, rileva che a mente degli agli artt. 22, comma 1, e 22-bis, l. n. 689 del 1981, quest'ultimo sostituito dall’art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011, sussiste la giurisdizione del G.O. in ordine alle controversie aventi ad oggetto le sanzioni amministrative e, nel ripartire la competenza tra Giudice di pace e Tribunale civile per le opposizioni alle inflitte sanzioni, le norme citate confermano l’attribuzione dell’intera “materia” delle sanzioni amministrative alla giurisdizione ordinaria, salvo quanto previsto dall’art. 133 c.p.a. che non include, nel suo tassativo catalogo di materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie in materia di sanzioni amministrative afflittive.

T.A.R. Molise, Sez. 1, 7 dicembre 2018, n. 00689
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