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Contributo di costruzione

Urbanistica e edilizia

Applicabilità del contributo di costruzione con riferimento alle strutture di un campo da golf
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, Sentenza 23 ottobre 2013, n. 09118

Principio

Applicabilità del contributo di costruzione con riferimento alle strutture di un campo da golf.
Atteso che non ogni trasformazione del territorio, pur se rilevante sotto il profilo dell’assoggettamento alla normativa urbanistica ed edilizia, comporta per ciò solo la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, che il D.P.R. n. 380/2001 prevede per i nuovi “edifici” o per gli interventi su “edifici” esistenti (art. 16, commi 9 e 10), o per costruzioni o impianti a destinazione non residenziale (art. 19), nel caso di realizzazione di un campo da golf, il contributo di costruzione, mentre è pacificamente applicabile alle strutture di servizio (club house, foresteria, SPA, spogliatoio e ristorante), è escluso per le opere meramente accessorie, non comportanti costruzione o edificazione in senso stretto, quali sono tees, bunkers, fairways, rough, movimenti di terra.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, 23 ottobre 2013, n. 09118
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