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Consorzi stabili

Contratti pubblici

Sulla necessità che, ai fini dell'ammissione di consorzi stabili alla procedure di gara, i requisiti di ordine generale vadano accertati in capo alle singole imprese consorziate esecutrici dell'appalto. Divieto di modificazione della compagine consortile in corso di gara al fine di eludere la lex specialis di gara. Discrezionalità della stazione appaltante in tema di valutazione della gravità delle irregolarità contributive di imprese concorrenti a gare pubbliche
T.A.R. Toscana, Sez. 2, Sentenza 5 luglio 2013, n. 01050

Principio

1. Sulla necessità che, ai fini dell'ammissione di consorzi stabili alla procedure di gara, i requisiti di ordine generale vadano accertati in capo alle singole imprese consorziate esecutrici dell'appalto.
1.1. In tema di requisiti richiesti per ciascuna delle imprese consorziate in caso di Consorzi che partecipano alle gare d'appalto, l'obbligo delle dichiarazioni sui requisiti morali previste dall'art. 38 d.l.vo 12 aprile 2006 n. 163 deve intendersi riferito, oltre che al Consorzio stesso, alle sole cooperative indicate quali esecutrici delle prestazioni (Cons. Stato sez. III, 28 dicembre 2011, n. 6968).
1.2. In tema di requisiti di ammissione dei consorzi di cooperative, occorre distinguere tra requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, il cui possesso è richiesto esclusivamente in capo al consorzio (fruendo, al riguardo, le singole cooperative consorziate - che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo - del rilevante beneficio di poter sommare i rispettivi requisiti, in ipotesi insufficienti, ai fini del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla lex specialis della gara), e requisiti di natura generale, di ordine pubblico e di moralità, che vanno invece accertati anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici dei lavori (cfr. C.G.A. Reg. sic., 13 settembre 2011, n. 542; Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2003, n. 2183; id., Sez. V 30 gennaio 2002 n. 507; T.A.R. Campania, Napoli, 11 dicembre 2007, n. 16107). Ciò in quanto, se è vero che il Consorzio costituisce di per sé un soggetto autonomo, peraltro disciplinato da una normativa speciale di favore, è pur vero che sono sempre le singole consorziate, non prive di autonoma personalità e soprattutto di distinta organizzazione di impresa, ad assumere concretamente le opere (ed i servizi) in appalto attraverso il consorzio appositamente costituito (Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3765).
1.3. In tema di requisiti di ammissione dei consorzi di cooperative, sussiste l'obbligo delle imprese consorziate di rendere le dichiarazioni sui requisiti morali previste dall'art. 38 d.l.vo 12 aprile 2006 n. 163 da parte senza che a tal fine appaia necessaria un’espressa previsione del bando di gara, trattandosi di profili che, attenendo alla moralità professionale delle imprese che eseguono prestazioni per la pubblica Amministrazione, involgono esigenze inderogabili di ordine pubblico. Ciò non viola l'art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale deve intendersi nel senso che non è permesso alla Stazione appaltante di creare nuove e autonome cause di esclusione, ma stante la formulazione “aperta” della norma, pare evidente che essa deve interpretarsi assegnando agli obblighi direttamente stabiliti dalla legge e non aventi carattere meramente formale, come quelli dichiarativi contenuti nell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, valenza dirimente ai fini dell’esclusione del concorrente che non vi abbia ottemperato (Cons. Stato sez. V, 6 luglio 2012, n. 3966; T.A.R. Toscana, sez. I, 4 maggio 2012, n. 860).

2. (segue): divieto di modificazione della compagine consortile in corso di gara al fine di eludere la lex specialis di gara.
2.1. Una volta accertata la mancanza dei requisiti morali in capo ad un'impresa consorziata, non è possibile per la stazione appaltante riguardare il raggruppamento come se fosse stato originariamente costituito senza l'impresa poi esclusa, in quanto tale operazione, ancorché finalizzata ad aumentare la partecipazione alla gara, costituisce, in sostanza, atto elusivo del principio per il quale il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara da parte del raggruppamento partecipante deve essere verificato con riferimento alla situazione esistente al momento di presentazione dell'offerta (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 7 febbraio 2012 n. 90).
2.2. Il divieto di modificazione della compagine delle Associazioni temporanee di imprese o dei consorzi, nella fase procedurale corrente tra la presentazione delle offerte e la definizione della procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 37 comma 9, d.lgs. n. 163/06, è finalizzato a impedire l'aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti e non anche a precludere il recesso di una o più di esse, a condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò avvenga per esigenze organizzative proprie dell'a.t.i. o del Consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell'a.t.i. venuto meno per effetto dell'operazione riduttiva (Cons. Stato, ad. plen. 8 maggio 2012, n. 8; id., sez. V, 20 febbraio 2012, n. 888; T.A.R. Umbria, 5 aprile 2012, n. 111).

3. Discrezionalità della stazione appaltante in tema di valutazione della gravità delle irregolarità contributive di imprese concorrenti a gare pubbliche.
Dopo l'entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007, la valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale è riservata agli Enti previdenziali, con la precisazione che se la violazione è ritenuta non grave, il d.u.r.c. viene rilasciato con esito positivo, il contrario accade se la violazione è ritenuta grave e che la valutazione compiuta dagli Enti previdenziali è vincolante e ne è preclusa una valutazione autonoma da parte della stazione appaltante (Cons. Stato, ad. plen. 8 maggio 2012, n. 8).

T.A.R. Toscana, Sez. 2, 5 luglio 2013, n. 01050
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