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Consorzi stabili

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Legittimazione ad appellare in capo alle imprese mandanti partecipanti ad A.T.I. Sulle dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale degli amministratori cessati dalla carica. Sulla dimostrazione del possesso dei requisiti speciali da parte dei consorzi stabili (c.d. cumulo alla rinfusa)
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 10 maggio 2013, n. 02563

Principio

1. Legittimazione ad appellandum, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. amm., in capo delle imprese mandanti partecipanti ad un raggruppamento temporaneo di imprese, quand'anche il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato proposto, oltre che dalle imprese mandanti, dall'impresa mandataria.
1.1. Nelle gare d’appalto, ciascun membro di un’associazione temporanea può impugnare a titolo individuale gli atti della procedura, atteso che il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a un’entità giuridica autonoma che escluda la soggettività delle singole imprese che lo compongono (v., per tutte, Cons. St., Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 1). Tale legittimazione – che si correla alla posizione sostanziale di interesse legittimo alla regolarità della procedura concorsuale, in relazione ai poteri autoritativi che fanno capo alla stazione appaltante nella fase di evidenza pubblica della selezione del contraente, ed alla consequenziale pretesa al risarcimento dei danni (in forma specifica e/o per equivalente monetario) – non viene meno, né trova limite quanto all’oggetto ed agli effetti della domanda di annullamento e della connessa domanda risarcitoria, ove taluno degli iniziali litisconsorti, individuati fra le imprese del raggruppamento costituito o costituendo, non impugni la sentenza sfavorevole di primo grado (oppure rinunzi al ricorso in corso di causa).
1.2. Le imprese mandanti che, assieme alla mandataria, siano state parti del giudizio di primo grado, a norma dell’art. 102, comma 1, cod. poc. amm. sono, anche formalmente, legittimate a proporre appello. 
1.3. Non possono qualificarsi alla stregua di litisconsorti necessari nel giudizio di impugnazione, le parti soccombenti che avrebbero potuto proporre l’impugnazione in via principale, qualora si verta in fattispecie di causa scindibile (quanto meno con riguardo all’azionata pretesa risarcitoria), sicché non s’impone neppure la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio. 
1.4. La scelta processuale dell’impresa in associazione, di non impugnare la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole, è relegata al piano processuale del diritto d’azione e d’impugnazione, esplicando i suoi effetti all’interno del processo, e non comporta la modifica nella composizione soggettiva dell’a.t.i. concorrente, né l’estinzione degli obblighi reciprocamente assunti dalla imprese in associazione ai fini della congiunta esecuzione del contratto in caso di esito positivo della gara, che operano su un piano strettamente privatistico e restano esigibili da ciascuna impresa nei confronti dell’altra, con ogni conseguenza risarcitoria in caso di inadempimento.

2. Irrilevanza della data di iscrizione sul registro delle imprese delle variazioni dell’organo amministrativo al fine di individuare gli amministratori, cessati dalla carica nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, che debbono rendere la dichiarazione sulla c.d. moralità professionale.
In tema di dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale degli amministratori cessati dalla carica nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, non rileva il momento in cui le variazioni dell’organo amministrativo vengano iscritte nel registro delle imprese, stante l'efficacia meramente dichiarativa di detta iscrizione, salva l’inopponibilità della causa di cessazione non pubblicizzata ai terzi di buona fede.

3. Sulla riferibilità dei requisiti di capacità economico-finanziaria all'A.T.I. nel suo complesso.
Nelle gare pubbliche nel settore dei servizi e delle forniture, in base alla disciplina degli artt. 37 e 41 d.lgs. n. 163/2006 (nel testo applicabile ratione temporis), in caso di associazione temporanea d’impresa, i requisiti di capacità economico-finanziaria vanno riferiti all’a.t.i. nel suo complesso; solo in caso di a.t.i. orizzontale, devono essere specificate nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese associate o associande, ma non impone una rigida corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione, essendo rimessa alla stazione appaltante la determinazione dei requisiti di qualificazione con riguardo ad ogni singola gara (v. Cons. St., Ad. Pl. 5 luglio 2012, n. 26; Cons. St., Ad. Pl. 13 giugno 2012, n. 22).

4. Sul cumulo (c.d. alla rinfusa) dei requisiti speciali in capo ai consorzi stabili partecipanti a gare pubbliche nel settore dei servizi e delle forniture.
4.1. Nella gare pubbliche nel settore dei servizi e delle forniture, nel caso di partecipazione di consorzi stabili è legittima l’indicazione in sede di gara, da parte del consorzio stabile, del fatturato minimo richiesto attraverso la sommatoria dei fatturati specifici delle imprese consorziate designate quali esecutrici dei servizi, in quanto, già nella disciplina previgente l’entrata in vigore dell’art. 277, comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dal combinato disposto degli artt. 35 e 36, comma 7, prima proposizione (“Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”), d.lgs. n. 163 del 2006, in materia di qualificazione del consorzio stabile nel settore dei servizi e delle forniture, doveva ritenersi operativo il criterio del c.d. cumulo alla rinfusa, in capo al consorzio stabile, dei requisiti dei consorziati, attesa le peculiarità, strutturali e funzionali, del consorzio stabile, delineate dalle altre disposizioni contenute nell’art. 36 d.lgs. n. 263/2006, rispondenti alla ratio normativa di dare maggiori possibilità di sviluppo alle imprese sprovviste di sufficienti requisiti per accedere a determinate gare (rispetto a quanto sia già consentito con lo strumento delle a.t.i.), attraverso l’accrescimento delle facoltà operative, ottenibile non imponendo al consorzio di avere i requisiti in proprio, soprattutto nella fase iniziale dell’attività, né prescrivendo quote minime in capo alle consorziate portatrici dei requisiti, anche perché, altrimenti, si riprodurrebbe inutilmente il modulo organizzativo delle a.t.i., già, peraltro, replicato con l’aggregazione cui dà luogo il consorzio ordinario.
4.2. La disposizione sulle attrezzature, mezzi d’opera e organico contenuta nell’art. 35 d.lgs. n. 263/2006 – che testualmente statuisce: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziari per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) (tra cui, appunto i consorzi stabili; n.d.e.), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese” – non può essere interpretata restrittivamente argomentando a contrariis, ma deve essere interpretata in modo estensivo, nel senso che essa sancisce l’applicazione, in ogni caso e in qualsiasi periodo di vita del consorzio stabile, del criterio del cumulo alla rinfusa per i requisiti da essa specificamente menzionati, e dunque non contraddice, in un’ottica d’interpretazione sistematica, la sopra richiamata, prima proposizione normativa contenuta nel comma 7 dell’art. 36, affermativa del principio del cumulo dei requisiti.
4.3. Sul piano dell’interpretazione letterale, la locuzione “posseduti e comprovati dagli stessi” contenuta nell'art. 35 D.Lgs. n. 163/2006 è suscettibile di essere interpretata come meramente ricognitiva della facoltà, in capo al consorzio stabile, di decidere come provare il possesso dei requisiti, se, cioè, con attribuzioni proprie e dirette del consorzio, oppure con quelle dei consorziati. Tale approccio interpretativo s’impone sulla base del rilievo, di natura sistematica, che il modulo del consorzio stabile, quale delineato dagli artt. 34 e 36 d.lgs. n. 163 del 2006, concretizza un’impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza, nella sostanza, una particolare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica. Tali connotati del modulo organizzativo e gestionale in esame consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere allo strumento dell’avvalimento ex art. 49 d.lgs. n. 163/2006, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente.

Cons. St., Sez. 6, 10 maggio 2013, n. 02563
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