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Connessione di domande soggette a giurisdizioni diverse

Giurisdizione e competenza Edilizia residenziale pubblica

1. Dichiarazione di difetto di giurisdizione. Effetto devolutivo dell'appello. Garanzia del doppio grado di giudizio. Questioni di merito non esaminate dal giudice di primo grado. Esame in sede di appello. Inammissibilità. 2. Riparto giurisdizionale. Domande soggette a giurisdizioni diverse. Connessione. Non deroga. 3. (segue): espropriazione e assegnazione aree P.E.E.P. Determinazione del corrispettivo per il trasferimento del diritto di proprietà a seguito di convenzione. Difetto di discrezionalità amministrativa. Giurisdizione del G.A. Non sussiste. 4. (segue): la deduzione di vizi formali dell'atto privo di discrezionalità amministrativa inerente diritti soggettivi non determina uno spostamento della posizione giuridica vantata. Disapplicazione degli atti amministrativi da parte dell'A.G.O. Difetto di tutela. Non sussiste.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 7 novembre 2014, n. 05499

Principio

1. Dichiarazione di difetto di giurisdizione. Effetto devolutivo dell'appello. Garanzia del doppio grado di giudizio. Questioni di merito non esaminate dal giudice di primo grado. Esame in sede di appello. Inammissibilità.
Non possono essere esaminate nel grado di appello le questioni di merito, ove il giudizio debba essere rimesso al giudice di primo grado, (nel caso di errata dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale amministrativo regionale). Infatti, in casi del genere appare ravvisabile un  difetto di procedura della sentenza appellata, che non consente di trattenere in decisione la causa per l'effetto devolutivo dell'appello, tenuto conto dell'esigenza di non sottrarre alle parti (ivi compresi i soggetti controinteressati) le garanzie del doppio grado di giudizio. (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 17 settembre 2009 , n. 5587).

2. Riparto giurisdizionale. Domande soggette a giurisdizioni diverse. Connessione. Non deroga.
La connessione non costituisce valido strumento per derogare alle regole sulla giurisdizione, essendo il criterio di riparto fondato sulla separazione imposta dall'art. 103 Cost., comma 1, che rimette al giudice amministrativo la giurisdizione per la tutela nei confronti della P.A. degli interessi legittimi e, solo per le particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi, nel caso di domande e cause tra di loro connesse soggette a diverse giurisdizioni la via da seguire è in via di principio quella di attribuire ciascuna delle cause contraddistinte da diversità di petitum al giudice che ha il potere di conoscerne, secondo una valutazione da effettuarsi sulla base della domanda.

3. (segue): espropriazione e assegnazione aree P.E.E.P. Determinazione del corrispettivo per il trasferimento del diritto di proprietà a seguito di convenzione. Difetto di discrezionalità amministrativa. Giurisdizione del G.A. Non sussiste. 
3.1 Nel caso in cui una controversia abbia ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare, spetta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione "ex post" solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento. 
3.2. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto la determinazione e il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie in relazione ad aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo che si assuma inferiore a quello determinato dal Comune, atteso che in siffatte ipotesi non vengono in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e che, fra l'altro, in ordine alla quantificazione del predetto corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale della P.A.
3.3. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 10, della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo nonché l'individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 10-08-2011, n. 17142 ).

4. (segue): la deduzione di vizi formali dell'atto privo di discrezionalità amministrativa inerente diritti soggettivi non determina uno spostamento della posizione giuridica vantata. Disapplicazione degli atti amministrativi da parte dell'A.G.O. Difetto di tutela. Non sussiste.
Laddove si rinvenga una posizione di diritto soggettivo, interfaccia dell’assenza di discrezionalità amministrativa nella materia, non può svalutarsi detta evidenza sottolineando che l’atto formale adottato dall’Amministrazione è affetto da un vizio riconducibile al paradigma dell’eccesso di potere per “trasformare” la consistenza della posizione giuridica vantata: l’atto amministrativo  adottato, in questo caso, costituisce il contenitore esterno che regola una posizione soggettiva che è e resta sottratta alla cognizione del plesso giurisdizionale amministrativo in quanto sulla stessa l’amministrazione procedente non esercita discrezionalità. Peraltro, potendo il Giudice Ordinario sindacare l’atto –a fini disapplicativi- sotto ogni profilo (non escluse le figure sintomatiche riconducibili all’eccesso di potere) neppure potrebbe utilmente sostenersi che vi sarebbe alcun deficit di tutela.

Cons. St., Sez. 4, 7 novembre 2014, n. 05499
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