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Concorso per ammissione al corso di laurea in medicina

Concorsi pubblici

Sulla possibilità di trasferimento alla graduatoria per gli studenti italiani dei posti non coperti, che siano stati messi a disposizione per l'ammissione di studenti extracomunitari al corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Cons. St., Sez. 2, Parere Definitivo 10 aprile 2013, parere n. 01717

Principio

1. Sulla legittimità del controllo da parte dei componenti della Commissione esaminatrice sulla corrispondenza tra i numeri del codice a barre apposto sull’elaborato dei candidati e di quello apposto sulla scheda anagrafica degli stessi.
Non viola l’art. 7 d.P.R. n. 686 del 1957, nonché l’art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il controllo della corrispondenza tra i numeri del codice a barre apposto sull’elaborato dei candidati e di quello apposto sulla scheda anagrafica degli stessi. Tale modus operandi costituisce un momento importante della procedura della correzione dei compiti con sistemi automatizzati, in quanto garantisce il corretto abbinamento tra prova effettuata e candidato che l’ha elaborata. Tale controllo – che dovrebbe essere effettuato con puntualità a ciascun candidato, ben può essere effettuato dalla Commissione al momento della consegna degli elaborati, purché esso avvenga in modo tale che non ne resti traccia e che non vi sia possibilità alcuna che si possa associare preventivamente la prova svolta al nome del candidato. È comunque onere del ricorrente fornisce la prova che quest'ultima eventualità si sia verificata o possa essersi in ipotesi verificata. Né a suffragare tale eventualità può valere il fatto che nella scatola gli elaborati siano stati inseriti in ordine di file di posti assegnati ai ricorrenti. Innanzi tutto va rilevato che tale circostanza non risulta dal verbale della Commissione, che costituisce elemento di prova fino a querela di falso; in secondo luogo il rilievo di una circostanza di questo genere, ai fini della eventuale violazione del principio di anonimato, non può essere assunto se non in connessione con altre circostanze, dalle quali risulti incontrovertibilmente che il principio suddetto sia stato violato (Cons. Stato, Sez. II, 6 luglio 2011, n. 3672/2011).

2. Sulla possibilità di trasferimento alla graduatoria per gli studenti italiani dei posti non coperti, che siano stati messi a disposizione per l'ammissione di studenti extracomunitari al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
La possibilità di un trasferimento da una graduatoria (quella riservata per gli studenti extracomunitari) all’altra (quella riservata agli studenti italiani) dei posti messi a disposizione e non coperti deve essere esclusa, in quanto quella riservata agli extracomunitari non residenti in Italia è finalizzata alla formazione del personale che, dopo il conseguimento del titolo di studio, è destinato a rientrare nel proprio Paese di origine, senza alcuna incidenza sulla situazione occupazionale italiana, visto che l’art. 3, co. 1, lett. a), l. 2 agosto 1999, n. 264, impone di tener conto del “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” e non solo dell’ “offerta potenziale del sistema universitario”.

Cons. St., Sez. 2, 10 aprile 2013, parere n. 01717
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