Accedi a LexEureka

Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Facoltà per l'Amministrazione di rinnovare le concessioni demaniali marittime con provvedimenti espressi dagli effetti retroattivi, a far data cioè dalla presentazione dell'istanza di rinnovo. Pareri facoltativi acquisiti dalla PA nel corso procedimento. Natura non vincolante. Natura facoltativa del potere di autotutela amministrativa. Pluralità di ragioni giustificatrici dell'atto amministrativo
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 7 gennaio 2014, n. 00012

Principio

1. Facoltà per l'Amministrazione di rinnovare le concessioni demaniali marittime con provvedimenti espressi dagli effetti retroattivi, a far data cioè dalla presentazione dell'istanza di rinnovo.
Nel caso di domanda di rinnovo di concessione demaniale marittima presentata nel 1997 per il triennio 1998-2001, rispetta il dettato dell’art. 2 della legge 241 del 1990 l'amministrazione che solo nel 2001 rinnovi la concessione con la formula “ora per allora” per il periodo intercorrente fra il primo gennaio 1998 ed il 31 dicembre 2001, tramite cioè un provvedimento dagli effetti retroattivi.

2. Pareri facoltativi acquisiti dalla PA nel corso procedimento. Natura non vincolante.
L'organo di Amministrazione attiva nella fase istruttoria del procedimento possa munirsi ai fini del decidere - a sua discrezione ed indipendentemente da espressa previsione normativa - di valutazioni, sotto il profilo tecnico o giuridico, provenienti da altri organi con specifica qualificazione; questi sono quindi chiamati ad esprimere il proprio avviso sull'oggetto del provvedere, che ha natura di parere facoltativo perché non obbligatoriamente previsto da norma di legge o di regolamento e che non vincola l'organo al quale è rilasciato (Cons. di Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 754).

3. Natura facoltativa del potere di autotutela amministrativa.
3.1. Il potere di autotutela amministrativa mediante annullamento degli atti rappresenta, ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, una facoltà attribuita all’Amministrazione in presenza di provvedimenti ritenuti illegittimi, che si esercita previa valutazione delle ragioni di pubblico interesse.
3.2. La richiesta avanzata dai privati d’esercizio dell’autotutela è da considerarsi una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 15 maggio 2012, n.2774; Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 767).

4. Pluralità di ragioni giustificatrici dell'atto amministrativo.
Nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici fra loro autonome è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto la conformità a legge anche di una sola di esse (Cons. di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2012, n. 2894).

Cons. St., Sez. 6, 7 gennaio 2014, n. 00012
Caricamento in corso