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Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio

Disapplicazione dell'art. 1, comma 2°, D.L. n. 400/1993 per contrasto con la Direttiva Servizi n. 2006/123 del 12 dicembre 2006 (c.d. Direttiva Bolkestein)
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, Sentenza 20 novembre 2013, n. 01050

Principio

Disapplicazione dell'art. 1, comma 2°, D.L. n. 400/1993 per contrasto con la Direttiva Servizi n. 2006/123 del 12 dicembre 2006 (c.d. Direttiva Bolkestein).

1. Ove il titolare di concessione demaniale marittima rilasciata per finalità turistico-ricreative, prima della scadenza della concessione, abbia omesso di richiederne il rinnovo, non può questi contestare la intervenuta scadenza della concessione demaniale, invocando l’avvenuta proroga automatica, ai sensi dall'art. 1, comma 2°, del D. L. 5 ottobre 1993 n. 400, conv., con modif., in Legge. 4 dicembre 1993, n. 494. Non può cioè essere accordato alcun “diritto di insistenza” per il periodo di vigenza dell’art.1, comma 2° del D. L. 5 ottobre 1993 n. 400, conv., con modif., in Legge. 4 dicembre 1993, n. 494. Anche se tale disposizione è stata formalmente abrogata soltanto dall’art. 11 della Legge 15 dicembre 2011 n. 217 (“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - Legge comunitaria 2010”), in seguito ai rilievi della Commissione Europea, rispettivamente, del 29 gennaio 2009 (procedura di infrazione CE n. 2008/4908) e del 5 maggio 2010, non può ritenersi che essa possa trovare valida applicazione, risultando in contrasto con l’art. 49 TUFE, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini dell’Unione, e col più generale principio della concorrenza effettiva, ora desumibile fondamentalmente dagli artt. 3, 101, 102 e 106 TUFE., come evidenziato dalla Commissione Europea con la lettera di messa in mora del 29 gennaio 2009 (procedura di infrazione n. 2008/4908) e con la lettera di messa in mora complementare, inviata all’Italia il 5 maggio 2010.
2. Le disposizioni chiare, precise ed incondizionate della Direttiva Comunitaria Servizi (“self-executing”) hanno efficacia diretta nell’ordinamento degli Stati Membri e determinano l’obbligo, sia per il giudice nazionale che per la pubblica amministrazione, di "non applicare" la confliggente norma interna (conf.: CGCE, 30 gennaio 1974 in C127/73; Cons. St., VI, 25 gennaio 2005 n. 168; Corte Cost., 24 giugno 2010 n. 227). Un’interpretazione diversamente orientata della normativa abrogata, inerente il principio del rinnovo automatico sessennale, si porrebbe anche in contrasto con i principi stabiliti dalla accennata giurisprudenza costituzionale secondo cui sono incostituzionali disposizioni normative regionali che prevedano il rinnovo automatico in favore del soggetto già possessore della concessione, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in ragione del contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 180 del 12 maggio 2010; Id. sentenza n. 340 del 26 novembre 2010; Id. 18 luglio 2011 n. 213).

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, 20 novembre 2013, n. 01050
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