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Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio Giurisdizione e competenza

Giurisdizione del Giudice Amministrativo in tema di controversie concernenti la rivalutazione dei canoni concessori demaniali marittimi ex legge finanziaria n. 296/2006. Insussistenza dell'obbligo di comunicare l'avviso di avvio del procedimento nel caso di rivalutazione dei canoni demaniali marittimi ex legge finanziaria 2007. Inapplicabilità dell'art. 1623 c.c. ai rapporti concessori relativi ad aree demaniali marittime
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 4 novembre 2013, n. 05289

Principio

1. Giurisdizione del Giudice Amministrativo in tema di controversie concernenti la rivalutazione dei canoni concessori demaniali marittimi ex legge finanziaria n. 296/2006.
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di controversie concernenti la di rivalutazione dei canoni concessori demaniali marittimi in applicazione dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dell’art. 1, commi 251 e 252, della legge finanziaria 29 dicembre 2006, n. 296 (Cfr. Cons. St., 3 febbraio 2011, n. 787; 14 ottobre 2010, n. 7505; 26 maggio 2010, n. 3348).

2. Insussistenza dell'obbligo di comunicare l'avviso di avvio del procedimento nel caso di rivalutazione dei canoni demaniali marittimi ex legge finanziaria 2007.
Nel caso di rivalutazione dei canoni demaniali marittimi ex legge n. 296/2006, non sussiste un obbligo di avviso di avvio del procedimento, trattandosi di un procedimento promosso su istanza di parte e culminato in un provvedimento vincolato, finalizzato a superare canoni risalenti e da adeguare invece, secondo una ragione di bilanciamento dei valori più attuale, alla capacità di reddito e alla utilità economica del bene, che comunque è e resta un bene pubblico, per il concessionario, secondo i criteri, i parametri e gli importi a metro quadrato direttamente predeterminati dalla richiamata legge finanziaria.

3. Inapplicabilità dell'art. 1623 c.c. ai rapporti concessori relativi ad aree demaniali marittime.
In tema di rivalutazione dei canoni demaniali marittimi ex legge finanziaria 2007, non compatibile e neppure conferente è il richiamo all’art. 1623 (Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale) Cod. civ., che prevede la (ontologicamente contrastante ai fini che ne occupano) riduzione ad equità o la risoluzione del contratto per notevole onerosità sopravvenuta a causa di legge. A tutto concedere tali principi sono praticabili solo quando la legge vada ad incidere sulla “gestione produttiva” e non anche se la legge intervenga indirettamente sulla “gestione corrente” con la nuova disciplina del settore. Del resto, vale al contrario rilevare che la legge finanziaria per il 2007 ha operato un adattamento del canone, che era sproporzionato in danno dello Stato a causa della sua patente inadeguatezza in relazione al tempo trascorso e ai fenomeni di deprezzamento maturati riguardo al valore del bene in concessione e alla redditività ordinariamente ritraibile dal concessionario.

Cons. St., Sez. 6, 4 novembre 2013, n. 05289
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