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Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio

In applicazione del tempus regit actum l'art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 è applicabile anche ai rapporti concessori non ancora perfezionati con il rilascio del predetto titolo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto legge. Compatibilità con il diritto comunitario della proroga sessennale del termine di durata delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative di cui all'art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 16 maggio 2013, n. 02663

Principio

1. In applicazione del tempus regit actum l'art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 è applicabile anche ai rapporti concessori non ancora perfezionati con il rilascio del predetto titolo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto legge.
L’art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25, ai sensi del quale “nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative […] il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 03, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 4000, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494” trovi applicazione anche nei riguardi di rapporti concessori ancora non perfezionati con il rilascio del predetto titolo al momento dell'entrata in vigore del medesimo Decreto legge. Come precisato anche dalla circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6105 del 6 maggio 2010, per i rapporti concessori instauratisi a seguito di regolare istanza di rinnovo, ai sensi della previgente normativa, e per i quali l’Autorità competente non abbia provveduto ad emanare, nei termini previsti per la conclusione del procedimento, il relativo titolo concessorio, in assenza di una specifica norma transitoria, sembra dover trovare applicazione il principio tempus regit actum per cui la portata della norma deve ritenersi estesa anche ai rapporti concessori ancora non perfezionati con il rilascio del predetto titolo, essendo possibile ritenere che la suddetta fattispecie del rapporto concessorio in atto, ma non formalizzato, sia del tutto equivalente a quella di una concessione in essere alla data del provvedimento legislativo.

2. Compatibilità con il diritto comunitario della proroga sessennale del termine di durata delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative di cui all'art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010.
2.1. La Corte costituzionale ha più volte ritenuto che, nel dettare norme transitorie, il legislatore gode della più ampia discrezionalità, con l’unico limite costituito dal rispetto del principio di ragionevolezza (cfr. sentenze 30 luglio 2008 n. 309, 6 luglio 2004 n. 219, 31 luglio 2002 n. 413, 168 del 1985, n. 136 del 1991 e n. 378 del 1994). La medesima Corte costituzionale ha altresì avuto modo di ritenere corretta la predisposizione di una disciplina transitoria “per impedire una serie di ostacoli operativi e concorsuali con rischi – connessi all’immobilizzo di ogni acquisizione di mercato – per il successivo reinserimento e quindi per la sopravvivenza di categorie di imprese esistenti e legittimamente operanti” (Corte. Cost., 31 luglio 2002, n. 413).
2.2. Il termine di sei anni previsto dall'art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 è stato stabilito per consentire l’introduzione di una nuova disciplina della materia conforme ai principi comunitari e non esorbita dalla sfera della discrezionalità legislativa. Infatti, il termine di sei anni coincide con la durata minima delle concessioni, e sotto questo profilo costituisce un’ultima proroga, la cui ragione può essere individuata nella necessità di far rientrare dagli investimenti gli operatori che avevano comunque fatto affidamento sulla precedente legislazione in materia di diritto di insistenza, dando loro il tempo necessario all’ammortamento delle spese sostenute. In sostanza, il legislatore ha effettuato un contemperamento degli interessi coinvolti, operando un adeguamento ai principi comunitari senza pregiudicare gli interessi degli operatori del settore. Pertanto, deve ritenersi che non è manifestamente irragionevole un regime transitorio che, nel regolare l’esaurimento delle situazioni preesistenti,formatesi in base a un regime all’epoca valido, indichi un termine di sei anni per l’adeguamento ai principi comunitari.

Cons. St., Sez. 6, 16 maggio 2013, n. 02663
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