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Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio

Legittimità costituzionale del comma 18° dell'art. 1 D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 e compatibilità di esso con i principi desumibili dal diritto comunitario
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 27 dicembre 2012, n. 06682

Principio

1. Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 18 D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 il quale ha disposto la proroga ex lege delle concessioni demaniali turistico-ricreative.
1.1. Il Giudice delle leggi, con sentenza 18 luglio 2011, n. 213, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcun norme contenute in leggi regionali, aventi ad oggetto la proroga di concessioni demaniali marittime. La Corte costituzionale, dopo aver richiamato la causa dell’adozione [procedura d’infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei confronti dello Stato italiano per il mancato adeguamento all’articolo 12, comma 2, della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno)] e il contenuto dell’art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 ha riconosciuto alla disciplina contenuta nella norma «carattere transitorio, in attesa della revisione della legislazione in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento, sulla base di una intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui al citato art. 37, secondo comma, cod. nav. La finalità del legislatore è stata, dunque, quella di rispettare gli obblighi comunitari in materia di libera concorrenza e di consentire ai titolari di stabilimenti balneari di completare l’ammortamento degli investimenti nelle more del riordino della materia, da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni».
1.2. Dal momento che l'art. 1, comma 18°, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 ha costituito, per la Corte, il parametro di giudizio per valutare la costituzionalità delle norme regionali sul rinnovo automatico di concessioni demaniali marittime, alla luce della temporaneità della disposizione, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della medesima disposizione. Sarebbe certamente singolare poi, se non proprio paradossale, che la Corte abbia assunto a parametro di giudizio, per la dichiarazione di incostituzionalità, una norma intrinsecamente incostituzionale. E va infine sottolineato che la Corte, in base all’art. 27 della legge 87/1953, può dichiarare quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata. Tale potere officioso non è sottoposto ad alcun limite: ciò lo si deduce dal confronto con il primo periodo della medesima disposizione che restringe la dichiarazione di incostituzionalità, in accoglimento di una istanza o ricorso, nei limiti dell’impugnazione. Il mancato esercizio di tale potere è certamente indice della ritenuta, sia pure implicitamente, legittimità della norma, non sussistendo limiti derivanti dal tipo di giudizio (ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri) nel quale era stata prospettata l’illegittimità di altre norme.

2. Compatibilità con i principi desumibili dalla Direttiva Bolkestein del comma 18 D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 il quale ha disposto la proroga ex lege delle concessioni demaniali turistico-ricreative.
2.1. L'art. 12 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno n. 06/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. Direttiva Servizi Bolkestein) è una disposizione che, nel suo complesso, non presenta, i caratteri della direttiva dettagliata e particolareggiata e, dunque, self-executing. Ne consegue che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in tale situazione la specifica quantificazione della durata dell’autorizzazione spetta al legislatore nazionale e, dunque, non può parlarsi di immediata operatività della disposizione comunitaria, occorrendo il necessario recepimento, attraverso disciplina concreta e specifica, da parte dello Stato membro (cfr. TAR Campania, Salerno, 27 settembre 2011, n. 1586). Del resto la procedura d’infrazione n. 2008/4908 avviata dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica Italiana, è stata archiviata in data 27 febbraio 2012 a seguito dell’emanazione dell'art. 11 legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge Comunitaria 2011). 
2.2. Non sussistono i presupposti per disapplicare la proroga ex art. 1, comma 18°, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010, sia perché la procedura di infrazione n. 2008/4908 è stata archiviata, sia perché la Corte costituzionale ha espressamente affermato che “la finalità del legislatore è stata quella di rispettare gli obblighi comunitari in materia di libera concorrenza”, ma soprattutto perché la direttiva 123/06/CE, che integra i principi di diritto comunitario, non è di diretta applicazione.

Cons. St., Sez. 6, 27 dicembre 2012, n. 06682
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