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Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio

Legittimità della rideterminazione del canone demaniale marittimo in costanza del rapporto concessorio, trattandosi di circostanza ampiamente prevedibile per la parte privata
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, Sentenza 15 febbraio 2013, n. 00356

Principio

Legittimità della rideterminazione del canone demaniale marittimo in costanza del rapporto concessorio, trattandosi di circostanza ampiamente prevedibile per la parte privata.

1. La rideterminazione del canone demaniale ex art. 1, comma 251, legge 27 dicembre 2006, n. 296 costituisce circostanza ampiamente prevedibile per la parte privata, in doverosa applicazione di specifiche disposizioni legislative. 
2. L’adeguamento del canone demaniale è frutto di un procedimento di integrazione ex lege del contratto che il privato ha siglato con la P.A. allo scopo di gestire un bene del demanio in regime di concessione. Detto adeguamento costituisce, pertanto, effetto che prescinde dalla volontà delle parti e traduce in un certo senso, la necessità di fare in modo che gli obblighi di natura finanziaria del concessionario siano sempre ricondotti a valori di mercato, nel rispetto di un ben preciso indirizzo politico in tema di uso privato di beni del demanio che appare insindacabile in sede giurisdizionale, se non nelle forme dell’incidente di costituzionalità della normativa di settore.
3. Il giudice delle Leggi, con sentenza 302 del 2010, ha lasciato indenne la normativa sulla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi (art.1, comma 251 della legge 296/06) osservando, in particolare, quanto al profilo della natura (asseritamente) esorbitante degli adeguamenti richiesti che «la variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai concessionari di beni demaniali, in particolare di beni appartenenti al demanio marittimo, non è frutto di una decisione improvvisa ed arbitraria del legislatore, ma si inserisce in una precisa linea evolutiva della disciplina dell’utilizzazione dei beni demaniali» (Corte Cost. sent. n. 302/2010). 
4. Sono dunque legittimi gli atti amministrativi che provvedano alla doverosa rideterminazione del canone di concessione demaniale marittima, facendo corretta applicazione dei parametri, commisurati al valore di mercato dei beni di che trattasi, prescritti e indicati dall’art. 1 commi 251 e seguenti della legge n. 296/2006.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, 15 febbraio 2013, n. 00356
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