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Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio

Il provvedimento di revoca-decadenza di concessione demaniale per mancato pagamento dei canoni non è un atto di natura ricettizia. È irrilevante il tardivo pagamento dei canoni demaniali prima che il provvedimento di revoca-decadenza fosse noto all'interessato
T.A.R. Veneto, Sez. 1, Sentenza 3 maggio 2013, n. 00649

Principio

1. Il provvedimento di revoca-decadenza di concessione demaniale per mancato pagamento dei canoni non è un atto di natura ricettizia. È irrilevante il tardivo pagamento dei canoni demaniali prima che il provvedimento di revoca-decadenza fosse noto all'interessato.
1.1. La circostanza che la notificazione del provvedimento di revoca della concessione demaniale - intervenuta nelle forme di cui all’art. 140 del c.p.c. a seguito dell’accertata irreperibilità del suo destinatario - si sia perfezionata nei confronti della ricorrente dopo il decorso di 10 giorni dalla spedizione della relativa raccomandata informativa (cfr., Corte Cost. 11 gennaio 2010, n. 3), non incide sulla validità del provvedimento stesso che resta perfetto ed esistente, concernendo la notificazione dell’atto amministrativo non già la fase costitutiva, ma quella integrativa dell’efficacia dell’atto stesso (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4860; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 13 marzo 2009, n. 1910).
1.2. Poiché gli effetti del provvedimento di revoca-decadenza di concessione demaniale non decorrono dal momento in cui l'interessato ne ha legale conoscenza ex art. 21-bis legge 241/90, ne consegue che il pagamento dei canoni demaniali dovuti alcuni giorni prima che il provvedimento di revoca-decadenza potesse riversare i suoi effetti sfavorevoli nei confronti dell’interessata, non rileva ai fini della decisione così assunta dall’Amministrazione, in conseguenza dell’accertata e reiterata violazione da parte del concessionario di bene demaniale degli obblighi inerenti il rapporto concessorio, non potendo il ritardato versamento dei ratei annuali, sanare o, comunque, far venir meno i presupposti legittimanti l’esercizio del potere sanzionatorio conseguente al definitivo e incontestato accertamento dei perpetrati inadempimenti. Se così fosse, verrebbe ingiustificatamente sacrificato l’interesse pubblico a far fruttare il bene demaniale secondo le modalità riportate nell’atto di concessione che, nel caso di specie, assumono particolare valenza in virtù dell’espresso richiamo all’art. 47, lett. f), del codice della navigazione, che attribuisce all’amministrazione concedente la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione a seguito dell’inadempienza da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio.
1.3. In tema di beni demaniali il richiamato art. 47, lett. f), del codice della navigazione, correla la potestà di dichiarare la decadenza dalla concessione per omesso pagamento del canone, unicamente all’accertamento dell’inadempimento e non fa salva nessuna facoltà di successiva sanatoria. Né può trovare applicazione l’art. 55 legge n. 392/1978, il quale accorda al conduttore la facoltà di sanare la morosità nel pagamento dei canoni sino alla prima udienza del relativo processo, stante la specialità della materia de qua le cui specifiche norme di legge non ammettono tale tipologia di sanatoria (cfr. art. 47 del cod. nav.).

2. Inapplicabilità dell'art. 21-quinquies l. n. 241/1990 all'ipotesi di revoca-decadenza di concessione demaniale.
Il provvedimento di revoca-decadenza ex art. 47, lett. f) cod. nav. non rientra nella previsione di cui al richiamato art. 21 quinquies della legge 241/90, in quanto trattasi di strumento sanzionatorio attivabile in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, sul quale non incidono i presupposti legittimanti l’ordinaria procedura di revoca dei provvedimenti amministrativi, dipendendo quest’ultimi da valutazioni di opportunità che non intervengono nelle determinazioni sanzionatorie conseguenti alla violazione di specifiche disposizioni normative (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 13 luglio 2010, n. 4534).

T.A.R. Veneto, Sez. 1, 3 maggio 2013, n. 00649
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