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Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio

Disapplicazione per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario del comma 2° dell'art. 01 D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993 nella parte in cui prevede il rinnovo automatico delle concessioni di beni demaniali aventi finalità turistico-ricreativo
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 29 gennaio 2013, n. 00525

Principio

Disapplicazione per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario del comma 2° dell'art. 01 D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993 nella parte in cui prevede il rinnovo automatico delle concessioni di beni demaniali aventi finalità turistico-ricreativo.

1. È disapplicabile dal G.A. per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza il comma 2° dell'art. 01 D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in Legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall’art. 10 l. n. 88/2001 (norma abrogata dall’art. 11, comma 1, della legge 15 dicembre 2011 n. 217, recante Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), nella parte in cui prevede il rinnovo automatico delle concessioni di beni demaniali aventi finalità turistico-ricreativo.
2. La procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata dalla Commissione U.E. ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la successiva abrogazione del comma 2 dell’articolo 01 D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993 sono sicuri indici del contrasto della normativa interna con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno, 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE e, segnatamente, del comma 2 dell’art. 12 nella parte in cui esclude il rinnovo automatico della concessione; nonché con i principi del Trattato - direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e di cui la direttiva è mera attuazione - in tema di concorrenza e di libertà di stabilimento. 
3. Come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze nn. 213/2011, 340/2010, 233/2010 e 180/2010), le normative che prevedono proroghe automatiche in tema di concessioni demaniali marittime violano l'art. 117, comma 1, della Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. L'automatismo della proroga della concessione determina, infatti, una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro i quali in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.
4. A cagione del contrasto tra l'art. 01, comma 2, D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993 e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza, si impone al G.A. l’obbligo di disapplicazione del medesimo comma 2° dell'art. 01 D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993 per il periodo in cui è stato in vigore e durante il quale è stato adottato il diniego di concessione di area demaniale marittima (richiesta da operatore aspirante al rilascio di essa) sul presupposto che fossero state ex lege prorogate concessioni relative alla medesima area rilasciate in precedenza. Va di conseguenza annullato il provvedimento di diniego de quo, essendo venuto meno il presupposto normativo su cui si fonda. L’amministrazione, infatti, non poteva considerare automaticamente prorogata la concessione di cui trattasi, dovendo procedere sulla base di un procedimento di evidenza pubblica tra gli aspiranti.

Cons. St., Sez. 6, 29 gennaio 2013, n. 00525
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