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Commercio di res antiche o usate.

Beni culturali e paesaggistici

Sull' obbligo di tenuta del registro per gli esercenti attività di commercio di res antiche o usate.
Cons. St., Sez. 1, Parere PARERE 6 marzo 2018, parere n. 00545

Premassima

1. Ai sensi e per l'effetto dell'abrogazione dell'art. 126 del TULPS, non deve ritenersi abrogato anche il successivo art. 128, con il conseguente venir meno, per i soggetti indicati nell’abrogato art. 126, dell’obbligo di tenuta di un registro per coloro che esercitano l’attività del commercio di res antiche o usate.

Principio

1. Ai sensi e per l'effetto dell'abrogazione dell'art. 126 del TULPS, non deve ritenersi abrogato anche il successivo art. 128, con il conseguente venir meno, per i soggetti indicati nell’abrogato art. 126, dell’obbligo di tenuta di un registro per coloro che esercitano l’attività del commercio di res antiche o usate.

In ordine all'obbligo di tenuta di un registro per gli esercenti attività commerciale di res antiche o usate il Collegio ha osservato che le finalità delle due disposizioni contenute negli artt. 126 e 128 del TULPS, operano su due piani differenti. In particolare l' abrogato art. 126 cit. TULPS, non consentiva l’esercizio del commercio di oggetti antichi o usati senza una preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, regolando, quindi, le modalità di accesso all’attività, che si è voluto, con la riforma, rendere libera. Al contrario l’art. 128 del TULPS ha la funzione di rendere possibile un controllo sulle attività svolte dai soggetti in essa indicati e quindi anche sulle attività di commercio compiute sulle cose antiche o usate. Il controllo sulle transazioni, reso possibile attraverso l’annotazione delle stesse su un apposito registro, previsto obbligatoriamente dall’art. 128 del TULPS, rende così possibile l’attività di contrasto del mercato illegale delle cose antiche e usate. A sostegno di quanto osservato è doveroso richiamare l'impianto normativo vigente, ossia il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 63 e segg.), e le relative disposizioni applicative (rectius: d.m. 15 maggio 2009, n. 95), che hanno inteso disciplinare per l'appunto nel dettaglio, con riferimento ai beni oggetto di tutela, le modalità per l’esercizio del controllo sulle transazioni.


Cons. St., Sez. 1, 6 marzo 2018, parere n. 00545
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