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Centrale eoliche offshore per la produzione di energia elettrica

Ambiente, parchi e aree protette

Sui poteri spettanti al Ministero per i beni culturali nel corso del procedimento riguardante la valutazione di impatto ambientale, quando vi è una istanza volta alla realizzazione di una centrale eolica offshore per la produzione di energia elettrica su un tratto di mare prospiciente un’area sottoposta a vincolo
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 26 marzo 2013, n. 01674

Principio

1. Sui poteri spettanti al Ministero per i beni culturali nel corso del procedimento riguardante la valutazione di impatto ambientale, quando vi è una istanza volta alla realizzazione di una centrale eolica offshore per la produzione di energia elettrica su un tratto di mare prospiciente un’area sottoposta a vincolo.
1.1. Nel corso del procedimento riguardante la valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di una centrale eolica offshore per la produzione di energia elettrica su un tratto di mare prospiciente un’area sottoposta a vincolo, indubbiamente convergono i poteri attribuiti al Ministero per i beni culturali sia dalla legislazione riguardante la valutazione di impatto ambientale, sia quella riguardante la gestione dei vincoli paesaggistici. Infatti, sotto il profilo generale, nel corso del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale il Ministero per i beni culturali ed ambientali può e deve valutare ogni conseguenza, diretta o indiretta, che dalla realizzazione dell’opera deriva alla integrità del paesaggio, nella sua fruibilità collettiva e nella percezione visiva dei valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.
1.2. Il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo; ai fini della valutazione dell’impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378). L’esigenza di valutare ‘ogni conseguenza diretta o indiretta che dalla realizzazione dell’opera deriva alla integrità del paesaggio’ è stata specificamente tenuta in considerazione dal legislatore, non solo con l’art. 6 della legge n. 349 del 1986 (applicabile ratione temporis alla controversia in esame), ma anche con la legislazione successiva sul procedimento di valutazione di impatto ambientale (cfr. l’art. 22 del d.lgs. n. 152 del 2006).

Cons. St., Sez. 6, 26 marzo 2013, n. 01674
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