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Canone

Edilizia residenziale pubblica Giurisdizione e competenza

Sussistenza della giurisdizione dell'AGO, con riferimento ad atti miranti a rideterminare, in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, recante ‘Disciplina delle locazioni di immobili urbani’ – c.d. ‘legge sull’equo canone, la condizioni economiche regolatrici di una serie di rapporti locativi intercorrenti con altrettanti inquilini di immobili di proprietà di un IPAB
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 19 luglio 2013, n. 03924

Principio

Sussistenza della giurisdizione dell'AGO, con riferimento ad atti miranti a rideterminare, in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, recante ‘Disciplina delle locazioni di immobili urbani’ – c.d. ‘legge sull’equo canone, la condizioni economiche regolatrici di una serie di rapporti locativi intercorrenti con altrettanti inquilini di immobili di proprietà di un IPAB

1. In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204 (la quale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della legge 21 luglio 2000, n. 205), sussiste la giurisdizione del ordinaria per le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché nell'ambito di detta fase la p.a. non esercita un potere autoritativo. Sussiste la giurisdizione ordinaria in relazione a controversie aventi ad oggetto gli aspetti del rapporto locatizio in quanto tale – quali quelle relative alla determinazione del canone – (es. Cass., SS.UU., 16 gennaio 2007, n. 755).
2. Se la giurisdizione ordinaria sussiste in relazione alle vicende locative inerenti immobili di E.R.P., a maggior ragione deve dirsi sussistente in ordine a vicende locative inerenti immobili rientranti nell’ordinario patrimonio di una IPAB e assoggettati al regìme di diritto comune.
3. Soltanto l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché presenti elementi privatistici, è (sempre) riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa. Perciò le controversie attinenti al detto godimento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 [ora articolo 133, comma 1, lettera b) , Cod. proc. amm.], quando non abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi (così Cass., SS.UU.., 27 maggio 2009, n. 12251).
3. Allorquando si controverta dell'attribuzione a privati di beni del patrimonio disponibile dello Stato, dei comuni o di un ente come quello in esame, il cui godimento sia stato concesso a terzi dietro un corrispettivo (nella specie: canone locativo), indipendentemente del nomen iuris che le parti abbiano dato al rapporto e a parte ogni indagine soggettiva sull’effettiva natura di un’istituzione pubblica di assistenza e beneficienza come quella presente (cfr. Corte cost., 7 aprile 1988, n. 396 e d. lgs. 4 maggio 2001, n. 207), si versa comunque nell’oggettivo schema civilistico della locazione e le controversie da esso insorgenti spettano alla giurisdizione ordinaria.

Cons. St., Sez. 6, 19 luglio 2013, n. 03924
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