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Beni immobili pubblici destinati a servizio pubblico

DEMANIO E PATRIMONIO

Sulla necessità di affidare a privati, mediante lo strumento pubblicistico della concessione amministrativa, immobili destinati ad ostello, trattandosi di bene destinato soggettivamente ed oggettivamente a servizio pubblico
T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, Sentenza 27 marzo 2013, n. 00280

Principio

1. Sulla necessità di affidare a privati, mediante lo strumento pubblicistico della concessione amministrativa, immobili destinati ad ostello, trattandosi di bene destinato soggettivamente ed oggettivamente a servizio pubblico.
1.1. Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati ad un pubblico servizio, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo ad un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrasi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
1.2. Un immobile comunale destinato ad ostello, il quale è un servizio pubblico di promozione della collettività locale e di agevolazione del turismo giovanile, deve ritenersi un bene destinato soggettivamente ed oggettivamente a servizio pubblico.
1.3. La natura demaniale ovvero patrimoniale indisponibile dell'immobile destinato ad ostello determina necessariamente l’applicazione dello strumento pubblicistico della concessione amministrativa, a mente del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Solo l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei comuni è sempre riconducibile alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene, entro certi limiti e per alcune utilità, solo mediante concessione amministrativa, con la conseguenza che le controversie attinenti al suddetto godimento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quando non abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi. Qualora, invece, si tratti di beni del patrimonio disponibile dello Stato o dei comuni, il cui godimento sia stato concesso a terzi dietro corrispettivo, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano dato al rapporto, viene a realizzarsi lo schema privatistico della locazione e le controversie da esso insorgenti sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario” (ex multis T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 07-03-2012, n. 763).

T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, 27 marzo 2013, n. 00280
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