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Autotutela

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Presupposti perché possa riconoscersi la qualifica di controinteressato al vicino nei ricorsi avverso atti repressivi di abusi edilizi. Presupposti legittimanti l'esercizio del potere di autotutela nei riguardi di titoli edilizi rilasciati in epoca risalente. Tempus regit actum
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, Sentenza Breve 6 giugno 2013, n. 02960

Principio

1. Sui presupposti perché possa riconoscersi la qualifica di controinteressato al vicino nei ricorsi avverso atti repressivi di abusi edilizi.
1.1. In tema di ricorsi avverso provvedimenti repressivi di abusi edilizi, la qualifica di controinteressato in sede giudiziale richiede la compresenza di un elemento c.d. “formale” integrato dalla sua indicazione nominativa nel provvedimento impugnato e di un elemento c.d. “sostanziale” costituito dalla titolarità di un interesse analogo e contrario alla posizione legittimante del ricorrente ossia da una prerogativa che risulti in qualche modo limitata o pregiudicata dal provvedimento impugnato (cfr Cons.St. sez. IV 13.07.2011 n.4233). Quand'anche sussista l'elemento formale, e cioè il vicino risulti menzionato nell'atto gravato quale denunciante, ricade su quest'ultimo l'onere di specificare quale sia l’effettivo pregiudizio subito in conseguenza dell’edificazione delle opere contestate.
1.2. Rispetto all’impugnazione di un provvedimento di demolizione e di annullamento di concessioni edilizie, la mera posizione di confinante non è sufficiente a comportare il riconoscimento della qualifica di controinteressato in sede giudiziale, occorrendo un “quid pluris” costituito dalla esistenza di un’effettiva e concreta lesione derivante dal provvedimento impugnato alla posizione soggettiva vantata dal terzo, che è stata riconosciuta dalla giurisprudenza limitatamente ai casi di costruzioni realizzate in violazione delle distanze tra le costruzioni o di limitazioni al diritto di proprietà del terzo (Cons. St., Sez. VI, n. 3212 del 4 maggio 2012).

2. Presupposti legittimanti l'esercizio del potere di autotutela nei riguardi di titoli edilizi rilasciati in epoca risalente. Tempus regit actum.
2.1. L’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo richiede, unitamente al riscontro dell’originaria illegittimità dell’atto, la valutazione della rispondenza della sua rimozione a un interesse pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto ad altri interessi militanti in favore della sua conservazione, e, tra questi, in particolare, rispetto all’interesse del privato che ha riposto affidamento nella legittimità e stabilità dell’atto medesimo, tanto più quando un simile affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale. Di qui la necessità che l’amministrazione espliciti in sede motivazionale la compiuta valutazione comparativa tra interessi confliggenti; impegno motivazionale tanto più intenso, quanto maggiore sia l’arco temporale trascorso dall’adozione dell’atto da annullare e solido appaia, pertanto, l’affidamento ingenerato nel privato (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 9 maggio 2012 n. 2683; Sez. IV, 16 aprile 2010 n. 2178; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 marzo 2012 n. 1130 e 10 gennaio 2013 n. 239);
2.2. Nell’ipotesi di annullamento in autotutela del permesso di costruire, deve postularsi la valutazione di elementi ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità violata: in omaggio all’orientamento tradizionale che trova il suo fondamento nei valori di rango costituzionale di buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa. È doveroso rimettere la verifica di legittimità dell’atto di autotutela ad un apprezzamento concreto, condotto sulla base dell’effettiva e specifica situazione creatasi a seguito del rilascio dell’atto autorizzativo.
2.3. È illegittimo per violazione dell’art. 21 nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241, l’atto di autotutela di titoli edilizi che si fondi sulla discordanza tra il manufatto realizzato ed i parametri urbanistici di zona, con omissione di ogni specificazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico sottese al provvedimento di secondo grado, specie tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra la data di rilascio dei titoli edilizi e quella dell’esercizio del potere di autotutela e della conseguente situazione di affidamento ingenerato nel destinatario dell’atto impugnato.
2.4. In sede di annullamento di titoli edilizi, l'Autorità comunale deve operare una valutazione di conformità delle singole opere autorizzate in ragione del principio del “tempus regit actum”, ossia valutando la conformità delle medesime rispetto alla destinazione di zona vigente all’epoca del rilascio di ciascun titolo edilizio.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, 6 giugno 2013, n. 02960
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