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Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Autorità indipendenti

Termine per la contestazione degli addebiti
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, Sentenza 15 aprile 2013, n. 00954

Principio

1. Termine per la contestazione degli addebiti.

1.1. L’art. 14 della legge n. 689/1981, ai sensi del quale, in difetto di immediata contestazione, la violazione deve essere notificata agli interessati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, si applica anche ai procedimenti sanzionatori posti in essere dall'Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 21 dicembre 2010 n. 7646; id. 28 dicembre 2010 n. 7722; id. 22 marzo 2011 n. 764).
1.2. Ove l'avvio di procedimento sanzionatorio da parte dell'AEEG sia stato disposto sulla base dei soli elementi conoscitivi acquisiti in esito al procedimento ispettivo, risiedendo la motivazione della sanzione unicamente nelle dichiarazioni rilasciate dall'interessato durante l'ispezione e non avendo l'Autorità compiuto nessun altro atto istruttorio tecnico, logico o giuridico, l’avvio del procedimento essere collocato al momento dello svolgimento dell’ispezione; di talché, il provvedimento sanzionatorio avrebbe dovuto essere notificato entro 90 giorni da tale momento.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 15 aprile 2013, n. 00954
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