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Attuazione del decisum cautelare

Giustizia amministrativa

Individuazione del contenuto conformativo rinveniente dal “giudicato” inteso in senso descrittivo della esecutività del provvedimento cautelare definitivo. Sulla cristallizzazione nel provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo dei motivi ostativi al rilascio di titolo ampliativo della sfera giuridica del privato. Divieto per la PA di introdurre motivi ostativi ulteriori in sede di attuazione del decisum cautelare
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 11 dicembre 2013, n. 05949

Principio

1. Individuazione del contenuto conformativo rinveniente dal “giudicato” inteso in senso descrittivo della esecutività del provvedimento cautelare definitivo.
1.1. Anche nella fase cautelare, il contenuto conformativo rinveniente dal “giudicato” (inteso in senso descrittivo della esecutività del relativo provvedimento definitivo), oggetto di esecuzione, deve essere desunto dalle concrete statuizioni rinvenibili dalla decisione oggetto di ottemperanza, nell’effettivo atteggiarsi della specifica vicenda fattuale e procedimentale.
1.2. Il concreto apprezzamento della vicenda fattuale nel cui ambito si inserisce la fase dell’ottemperanza costituisce un imprescindibile passaggio per giungere a determinare il contenuto effettivo dell’attività da realizzare in sede di riedizione. E un siffatto apprezzamento si rende tanto più necessario nelle ipotesi in cui (come nel caso dell’esecuzione di ordinanze cautelari) il iussum giudiziale pervenga all’esito di una fase a cognizione sommaria e si estrinsechi in un provvedimento decisorio assistito da motivazione necessariamente succinta.
1.3. In tema di ottemperanza di provvedimenti cautelari del GA, l’esatta ricostruzione del quadro fattuale e procedimentale nel cui ambito dovrà esplicarsi l’attività di riedizione implica il riconoscimento di un valore determinante (e talora di sostanziale integrazione ai fini conoscitivi) alle vicende del rapporto giuridico sotteso e agli atti in cui esso si è concretato.

2. Sulla cristallizzazione nel provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo dei motivi ostativi al rilascio di titolo ampliativo della sfera giuridica del privato. Divieto per la PA di introdurre motivi ostativi ulteriori in sede di attuazione del decisum cautelare.
2.1. Ai fini della definizione del ricorso in ottemperanza, occorre richiamare lo stato effettivo del procedimento amministrativo all’origine dei fatti di causa al momento in cui è stato adottato il provvedimento lesivo degli interessi del ricorrente. Allorquando risulti che tale atto sia intervenuto nell’ambito di una serie procedimentale, che era stata caratterizzata dall’adozione di atto endoprocedimentale in cui si trova affermato claris verbis che il procedimento istruttorio, finalizzato al rilascio del richiesto provvedimento ampliativo, si era “concluso favorevolmente” e che l’unica condizione posta all’effettivo rilascio del titolo era rappresentata dal versamento di alcune somme, deve allora concludersi che l’amministrazione (per sua stessa ammissione, ormai pronta ad emanare la richiesta licenza suppletiva all’unica condizione del pagamento delle ridette somme) non avesse individuato ulteriori ragioni di diniego al rilascio del titolo ampliativo richiesto dal privato. Tanto che l’ordinanza cautelare del GA non può che pronunciarsi sulle uniche ragioni che, fino a quel momento dell’iter amministrativo finalizzato al rilascio del titolo richiesto, risultavano dirimenti al fine di accordare o negare il rilascio stesso.
2.2. In attuazione del decisum cautelare, in sede di riedizione del potere, la PA non può introdurre nell’ambito della fattispecie presunti elementi ostativi mai fino a quel momento ritualmente opposti (se non – in modo intempestivo – nella sede giudiziale), discostandosi in modo inammissibile da quanto la stessa PA aveva affermato nel corso dell'istruttoria procedimentale propedeutica all'emanazione del provvedimento sospeso in sede giurisdizionale.
2.3. In caso di sospensione in sede giudiziale di un atto negativo, non è ammissibile che l’amministrazione limiti la propria attività conformativa alla mera rimozione del provvedimento negativo oggetto d'impugnativa (ovvero – come nel caso di specie – alla conferma del diniego attraverso l’introduzione nella serie procedimentale ormai sostanzialmente conclusa di nuovi elementi ostativi fino a quel momento mai dichiarati). Ed infatti, in tal modo operando, l’amministrazione determina il venir meno del continuum funzionale (anche in chiave procedimentale) che necessariamente deve intercorrere fra lo iussum giudiziale e le conseguenze conformative, risolventisi nella riedizione del potere, secondo l'assetto delineato con il comando del giudice (in tal senso: Cons. Stato, III, 13 settembre 2012, n. 4887).
2.4. Va dichiarata, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera b) del cod. proc. amm., la nullità dell’atto della PA che violi il decisum esecutivo cautelare rinveniente dall’ordinanza del GA., conseguentemente la medesima PA dovrà provvedere, nelle more della decisione sul ricorso di primo grado, al rilascio dell'atto ampliativo richiesto dal privato.

Cons. St., Sez. 6, 11 dicembre 2013, n. 05949
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