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Atti confermativi

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sulla differenza tra atto meramente confermativo (c.d. conferma impropria) e atto di conferma
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 25 marzo 2013, n. 01655

Principio

1. Sulla differenza tra atto meramente confermativo (c.d. conferma impropria) e atto di conferma.
1.1. Si ha atto meramente confermativo (c.d. conferma impropria), allorché l’amministrazione, di fronte ad un’istanza di riesame, si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione, e dunque senza riaprire i termini per l’impugnazione.
1.2. Con la conferma la p.a. entra, diversamente dall’atto meramente confermativo, nel merito di una nuova istanza e, dopo aver riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal richiedente, si esprima in senso negativo con provvedimento autonomamente impugnabile (Cons. St., sez. VI, 11.5.2007, n. 2315).
1.3. Qualora la p.a., sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento, quello successivo ha valore di atto di conferma, e non di atto meramente confermativo, con la conseguenza che deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto avverso il provvedimento che, in pendenza del giudizio, sia stato sostituito dal provvedimento di conferma innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, come tale idoneo a rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il precedente provvedimento (Cons. St., sez. V, 25.8.2011, n. 4807).

Cons. St., Sez. 3, 25 marzo 2013, n. 01655
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