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Assegnazione di alloggi

Edilizia residenziale pubblica

Subentro del convivente more uxorio all'assegnatario di alloggio popolare deceduto
Cons. St., Sez. 1, Parere Definitivo 30 aprile 2013, parere n. 02054

Principio

Sui presupposti per il subentro del convivente more uxorio nell'assegnazione della casa popolare alla morte dell'originario assegnatario.

In caso di decesso dell’assegnatario di un alloggio popolare, ai sensi dell’ art. 15, comma 1 della L.R. Piemonte n. 46 del 1995, non è legittimata a subentrare nell’assegnazione la convivente more uxorio che sin dall’origine non faceva parte del nucleo familiare del beneficiario dell’alloggio; per la quale comunque successivamente l’assegnatario non abbia chiesto l’ampliamento del nucleo familiare; e che, in ogni caso, non abbia maturato il periodo minimo di stabile convivenza con l’assegnatario previsto dalla legge (per la L.R. Piemonte, almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso). 

Cons. St., Sez. 1, 30 aprile 2013, parere n. 02054
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