Accedi a LexEureka

Apprensione di beni pubblici rientranti nel patrimonio indisponibile

Espropriazione per pubblica utilità Trasporti Giustizia amministrativa

1. Ricorso giurisdizionale. Termine per impugnare. Tardività. Errore scusabile. Concessione. Presupposti. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.a. Manifesta infondatezza. 2. Espropriazione per pubblica utilità. Beni pubblici rientranti nel patrimonio indisponibile. Contrasto tra decreto di esproprio e pregressi accordi tra pubbliche amministrazioni volti a attribuire la disponibilità del bene oggetto del decreto di esproprio alla medesima Autorità espropriante. Illegittimità. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e del contrarius actus. 3. Beni pubblici. Patrimonio indisponibile. Aree ricadenti in fascia di rispetto autostradale. Espropriazione. Motivazione sulla prevalenza dell'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica. Omissione. Illegittimità
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 11 settembre 2014, n. 04623

Principio

1. Ricorso giurisdizionale. Termine per impugnare. Tardività. Errore scusabile. Concessione. Presupposti. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.a. Manifesta infondatezza.
1.1. In tema di ricorsi giurisdizionali avverso decreti di esproprio, l’omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo dei termini e dell’autorità cui ricorrere, in violazione dell’art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, non implica ex se, in caso di tardiva impugnazione, il riconoscimento dell’errore scusabile e la conseguente rimessione in termini, poiché in subiecta materia non è apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, alla particolare complessità della fattispecie concreta, a contrasti giurisprudenziali o al comportamento dell’amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti, poiché, opinando diversamente, tale inadempimento formale si risolverebbe in una assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico (v. Cons. St., Sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5316; Ad. Plen., 14 febbraio 2001, n. 2).
1.2. Non può essere riconosciuto l'errore scusabile a Società concessionaria di autostrade che abbia tardivamente impugnato decreto di esproprio, tenendo conto:
i) della natura professionale della destinataria dei decreti di espropriazione (società per azioni a partecipazione pubblica, munita di ufficio legale interno);
ii) dell’assenza di qualsiasi incertezza oggettiva sugli strumenti di tutela azionabili e sulla autorità giudiziaria competente a conoscerne;
iii) della mancata prova di eventuali gravi impedimenti di fatto escludono la configurabilità dell’errore scusabile ai fini della richiesta rimessione in termini;
1.3. Con specifico riferimento agli atti pianificatori di Regioni e Province autonome il termine per la loro impugnazione decorre dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sicché riguardo ad essi non può porsi questione di violazione dell’art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990. 
1.4. È manifestamente infondata la questione illegittimità costituzionale dell’art. 37 cod. proc. amm., essendo detta disposizione legislativa fondata su un ragionevole bilanciamento della garanzia del diritto difesa d’un lato e del principio di perentorietà dei termini di impugnazione (a presidio dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici pubblicistici) d’altro lato.

2. Espropriazione per pubblica utilità. Beni pubblici rientranti nel patrimonio indisponibile. Contrasto tra decreto di esproprio e pregressi accordi tra pubbliche amministrazioni volti a attribuire la disponibilità del bene oggetto del decreto di esproprio alla medesima Autorità espropriante. Illegittimità. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e del contrarius actus.
2.1. È affetto da eccesso potere per contraddittorietà e lesivo del principio di trasparenza e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. il decreto di esproprio che violi gli obblighi assunti dall'Autorità espropriante in convenzione intercorsa con Società concessionaria autostrade e ANAS e volta a non procedere in via ablatoria all'apprensione di beni pubblici rientranti nel patrimonio indisponibile, vincolandosi allo strumento dell’accordo sostitutivo. Trattasi infatti di un accordo stipulato, ai sensi degli artt. 15 e 11, commi 2 e 3, l. n. 241 del 1990, mediante cioè una convenzione tra pubbliche amministrazioni (nel cui novero, per gli effetti de quibus, deve farsi rientrare anche il concessionario autostradale e l’ente concedente ANAS).
2.2. La convenzione tra pubbliche amministrazioni, a norma del combinato disposto degli artt. 15 e 11, commi 2 e 3, l. n. 241 del 1990 e 1372 cod. civ., non può essere sciolta unilateralmente da uno degli enti sottoscrittori, occorrendo all’uopo il mutuo dissenso, ossia un vero e proprio contrarius actus.
2.3. Laddove risulti che, in forza di convenzione stipulata, ai sensi degli artt. 15 e 11, commi 2 e 3, l. n. 241 del 1990, aree oggetto del decreto di esproprio fossero già nella disponibilità giuridica della Autorità espropriante, la successiva emanazione del decreto d’esproprio, oltre a contrastare con la convenzione, finisce per non essere sorretto da un idoneo pubblico interesse,.

3. Beni pubblici. Patrimonio indisponibile. Aree ricadenti in fascia di rispetto autostradale. Espropriazione. Motivazione sulla prevalenza dell'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica. Omissione. Illegittimità
3.1. L’assoggettamento dell’area oggetto di decreto di esproprio al regime dei beni pubblici del patrimonio indisponibile esige che il medesimo decreto sia sorretto da una motivazione puntuale e specifica, attorno alla prevalenza dell’interesse alla realizzazione della opera pubblica rispetto agli interessi connessi alla natura pubblicistica delle preesistenti aree pertinenziali autostradali.
3.2. Le aree costituenti pertinenze autostradali, ivi comprese quelle rientranti nella fascia di rispetto, espropriate od altrimenti acquisite per la costruzione dell’autostrada e come tali assegnate temporaneamente alla concessionaria con vincolo di ritrasferimento allo scadere della concessione, costituiscono pertinenza dell’opera pubblica e, come tali, partecipano al suo regime pubblicistico, sicché, in mancanza del consenso della concessionaria, non possono essere espropriate in vista della realizzazione di una diversa opera pubblica (Cons. St., Sez. IV, 18 settembre 1991, n. 721).

Cons. St., Sez. 6, 11 settembre 2014, n. 04623
Caricamento in corso