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Appalti integrati

Contratti pubblici

Contenuto delle offerte tecniche nelle gare pubbliche per affidamento di appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, quando sussistano obblighi normativi di adeguamento del progetto definitivo a base di gara
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2T, Sentenza 2 maggio 2013, n. 04398

Principio

Contenuto delle offerte tecniche nelle gare pubbliche per affidamento di appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, quando sussistano obblighi normativi di adeguamento del progetto definitivo a base di gara.

1. In un appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di un’opera, quando sussistono obblighi normativi di adeguamento del progetto definitivo a base di gara, le offerte tecniche devono contenere soluzioni progettuali consistenti nella progettazione esecutiva o, al più, in una progettazione destinata a subire in fase di progettazione esecutiva solo modifiche del tutto marginali, vale a dire tali da non poter assumere rilievo ai fini della valutazione delle offerte già compiuta dalla commissione in sede di gara, e non prevedibili ab origine, mentre, ove le modifiche siano già previste da fonti normative ed abbiano carattere sostanziale, o comunque tale da poter influire sulle valutazioni da effettuare in sede di gara, anche a prescindere dalla qualificabilità in termini di progettazione definitiva del progetto posto dalla stazione appaltante a base di gara, la disciplina di quest’ultima si rivela ontologicamente illegittima perché le offerte tecniche ed economiche in relazione alle quali sono attribuiti i punteggi ed è formata la graduatoria per l’aggiudicazione dell’appalto possono non essere pienamente attendibili e, quindi, lo svolgimento della procedura competitiva non è in grado di soddisfare la ratio a base della normativa in materia di scelta del contraente nei contratti pubblici.

2. In un appalto integrato, la Commissione giudicatrice, al fine di pervenire all’individuazione del “miglior” contraente della stazione appaltante, deve poter confrontare e valutare soluzioni progettuali conformi alle normative di settore. Del resto, l’art. 15, co. 15, d.P.R. n. 207 del 2010 stabilisce che “i progetti sono predisposti in conformità delle regole e norme tecniche stabilite dalle dsposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione”. Diversamente, non possono essere previste modifiche ritenute necessarie sin dall’inizio, da effettuare dopo lo svolgimento della gara e l’aggiudicazione dell’appalto, ove le stesse siano tali da poter alterare le offerte, tecniche ed economiche, già valutate dalla Commissione di gara con attribuzione dei relativi punteggi, sulla cui base è formata la graduatoria finale.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2T, 2 maggio 2013, n. 04398
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