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Appalti di servizi sociali

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Sulla regola di “appropriatezza” della soglia e degli scarti tra i punteggi, imposta dall’art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006. Non applicabilità del procedimento di verifica dell’anomalia dell'offerta nelle procedure di affidamento di appalto pubblico relativo ai servizi sanitari e sociali. Ipotesi in cui la verifica dell'anomalia delle offerte è necessaria. Sulla discrezionalità della stazione appaltante nell'imporre o meno soglie di sbarramento di fatturato per la partecipazione a gare pubbliche di appalto di forniture o servizi. Inapplicabilità agli appalti di servizi sanitari e sociali delle disposizioni del codice dei contratti concernenti RTI (art. 37) e la dimostrazione della capacità tecnica e professionale (art. 42). Inapplicabilità del principio di segretezza economica nelle ipotesi in cui la stazione appaltante, nonostante l'applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 8 dell’avviso), abbia adottato criteri del tutto avulsi dalla valutazione di eventuali ribassi sul prezzo d’asta. Ipotesi in cui il punteggio numerico può integrare la motivazione di valutazione. Sul vizio di eccesso di potere per sviamento
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 6 novembre 2013, n. 05309

Principio

1. Sulla regola di “appropriatezza” della soglia e degli scarti tra i punteggi, imposta dall’art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006.
1.1. Nelle gare pubbliche per l'affidamento di appalti di beni o forniture, la stazione appaltante ben può richiedere, stante la peculiarità del bene o del servizio richiesto, che l’offerente ottenga un punteggio complessivo minimo superiore alla mera sufficienza, non ravvisandosi in tale scelta, insindacabile se non per macroscopici errori o travisamenti fattuali, alcun indice di irragionevolezza o illogicità.
1.2. L’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 impone soltanto che vi sia un adeguato scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia (Cons. St., sez. VI, 15.11.2011, n. 6023).

2. Non applicabilità del procedimento di verifica dell’anomalia dell'offerta nelle procedure di affidamento di appalto pubblico relativo ai servizi sanitari e sociali.
Nelle gare pubbliche per l'affidamento di appalti di “Servizi sanitari e sociali” indicati nell’allegato II/B del D.Lgs. 163/2006, per il quale l’art. 20 del medesimo D.Lgs. 163/2006 prevede l’esclusiva applicazione degli artt. 65, 68 e 225 e di quelli espressamente richiamati dal bando, non trova alcuno spazio la verifica dell’anomalia, stante l’inapplicabilità degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006; trattasi di una precisa scelta legislativa, intesa ad escludere tale procedimento in tutte le ipotesi nelle quali non si sia al cospetto di un ribasso sulla base d’asta, ma di un’offerta che, presentando il prezzo posto a base d’asta senza possibilità di sconto, si fonda essenzialmente sulla coerenza e sulla sostenibilità del piano finanziario, poiché le concorrenti non praticano uno sconto, ma espongono le modalità con le quali ripartiscono il prezzo offerto tra tutti i costi delle voci previste.

3. Ipotesi in cui la verifica dell'anomalia delle offerte è necessaria.
Nelle gare pubbliche la verifica dell’anomalia è necessaria, anche qualora non sussistano i presupposti che ne comportano l’obbligatorietà, solo quando gli elementi dell’offerta e l’entità del ribasso complessivo non trovino adeguata giustificazione negli atti e presentino evidenti o comunque seri dubbi di anomalia, in attuazione dei principi generali di efficacia, imparzialità, parità di trattamento e buon andamento dell’azione amministrativa (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 10.5.2013, n. 2533).

4. Sulla discrezionalità della stazione appaltante nell'imporre o meno soglie di sbarramento di fatturato per la partecipazione a gare pubbliche di appalto di forniture o servizi.
Legittimamente la lex specialis di gara richiede la dimostrazione della capacità economica e finanziaria mediante attestazione di complessivi istituti bancari, quali strumenti idonei e sufficienti, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 a provare la capacità economica e finanziaria dei partecipanti, ritenendo, nel legittimo esercizio della propria discrezionalità, di non imporre soglie di sbarramento di fatturato per la partecipazione alla gara, anche in applicazione del favor partecipationis.

5. Inapplicabilità agli appalti di servizi sanitari e sociali delle disposizioni del codice dei contratti concernenti RTI (art. 37) e la dimostrazione della capacità tecnica e professionale (art. 42).
Nelle gare pubbliche per l'affidamento di appalti di “Servizi sanitari e sociali” indicati nell’allegato II/B del D.Lgs. 163/2006, non trovano applicazione né l'art. 37 ("Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti"), né l'art. 42 ("Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi") del D.Lgs. n. 163/2006, dato che l’art. 20 del codice dei contratti esclude gli appalti di cui all’All. II/B dall’applicazione di siffatte disposizioni.

6. Inapplicabilità del principio di segretezza economica nelle ipotesi in cui la stazione appaltante, nonostante l'applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 8 dell’avviso), abbia adottato criteri del tutto avulsi dalla valutazione di eventuali ribassi sul prezzo d’asta.
6.1. Il principio di segretezza economica, che impone la segretezza dell’offerta economica fino al termine dell’esame dell’offerta tecnica, comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetta al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte per evitare ogni possibile influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica, atteso che il principio della segretezza dell’offerta economica è presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo-volitivo che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e, in particolare, con l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri con i quali quest’ultima viene valutata (v., da ultimo, in questo senso Cons. St., sez. V, 19.4.2013, n. 2214).
6.2. Il principio di segretezza persegue lo scopo di evitare che la conoscenza del prezzo richiesto possa influenzare i componenti della commissione stessa nella formazione dei giudizi tecnici (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18.6.2012, n. 30).
6.3. Il principio di segretezza delle offerte economiche non può trovare applicazione laddove, nonostante la stazione appaltante abbia inteso richiamarsi al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 8 dell’avviso), siano stati adottati criteri del tutto avulsi dalla valutazione di eventuali ribassi sul prezzo d’asta (nella specie i criteri di valutazione si fondavano in particolare sulla congruità e sulla sostenibilità del piano finanziario, sulla sua trasparenza, coerenza e completezza, sui contributi e i finanziamenti da ricevere a sostegno delle attività progettuali etc.).

7. Ipotesi in cui il punteggio numerico può integrare la motivazione di valutazione.
In materia di procedimenti di valutazione comparativa concorrenziale, il punteggio numerico può integrare la motivazione della valutazione a condizione che i criteri di giudizio prefissati siano sufficientemente dettagliati, sì da consentire di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione nella propria valutazione tecnica (Cons. St., sez. III, 15.4.2013, n. 2032).

8. Sul vizio di eccesso di potere per sviamento.
8.1. La censura di eccesso di potere per sviamento deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dar conto delle divergenze dell’atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo a tal fine sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell’illegittima finalità perseguita in concreto dall’organo amministrativo (Cons. St., sez. IV, 26.10.2012, n. 5492). 
8.2. L’eccesso di potere è un vizio della funzione (v., in particolare, Cons. St., sez. III, 8.1.2013, n. 26), sicché anche le sue figure sintomatiche devono essere espressione di un concreto sviamento del potere e non di una mera difformità del paradigma normativo, riconducibile, ove ne ricorrano i presupposti, alla violazione di legge.

Cons. St., Sez. 3, 6 novembre 2013, n. 05309
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