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Ambiguità delle clausole della lex specialis

Contratti pubblici

Casi in cui può ritenersi scusabile l’errore nella predisposizione di un documento di gara da parte dell'operatore economico offerente
T.A.R. Veneto, Sez. 1, Sentenza 3 aprile 2013, n. 00497

Principio

1. Casi in cui può ritenersi scusabile l’errore nella predisposizione di un documento di gara da parte dell'operatore economico offerente.
1.1. Legittimamente la Commissione esaminatrice consente, ex art. 46 D.Lgs. n. 163/2006 alle imprese concorrenti di integrare le proprie domande di partecipazione, allorché ricorra l'incolpevole affidamento ingenerato nei partecipanti a seguito della mancanza di chiarezza del contenuto della lex specialis, quando cioè le clausole di essa non consentano di individuare con assoluta certezza gli adempimenti richiesti agli offerenti.
1.2. Non può, infatti, ritenersi inescusabile l’errore nella predisposizione di un documento di gara quando questo sia determinato da indicazioni ambigue ed equivoche contenute nelle disposizioni che regolano la procedura selettiva e ciò a prescindere dalla sede in cui le indicazioni stesse siano inserite. In altri termini, quando l’errore commesso è ingenerato dalla stessa equivoca formulazione del bando, deve farsi applicazione del rimedio della regolarizzazione in omaggio del principio del favor partecipazionis (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 19 giugno 2009, n. 3300).

T.A.R. Veneto, Sez. 1, 3 aprile 2013, n. 00497
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