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Affidamento in concessione di beni pubblici

Demanio e patrimonio Giustizia amministrativa

Sul termine di impugnazione per i soggetti direttamente contemplati dal provvedimento amministrativo. Sulla necessità dell'esperimento di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione di beni pubblici
T.A.R. Basilicata, Sez. 1, Sentenza Breve 2 ottobre 2013, n. 00578

Principio

1. Termine di impugnazione per i soggetti direttamente contemplati dal provvedimento amministrativo.
Prima l’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 ed ora l’art. 41, comma 2, Cod. Proc. Amm. vano interpretati nel senso che sia per i soggetti direttamente contemplati dal provvedimento amministrativo, sia per i soggetti sulle cui posizioni il provvedimento incide direttamente il termine decadenziale di impugnazione decorre dalla comunicazione e/o notificazione del provvedimento amministrativo immediatamente lesivo e non dalla data della sua pubblicazione (cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 3622 del 20.6.2012; C.d.S. Sez. III Sent. n. 2993 del 23.5.2012; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 5940 del 10.11.2011; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 583 del 4.7.2008; TAR Catania, Sez. I, Sent. n. 383 del 13.2.2012). A riprova di ciò, va anche richiamato l’art. 21 bis L. n. 241/1990, ai sensi del quale “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata”, prevedendo come unica eccezione a tale regola generale l’ipotesi di un numero di destinatari che rende impossibile o particolarmente gravosa la comunicazione personale.

2. Sulla necessità dell'esperimento di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione di beni pubblici.
Allorquando la PA decida di concedere ad un soggetto privato beni appartenenti al proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 3, comma 1 R.D. n. 2240/1923 ed in applicazione dei principi di trasparenza, eguaglianza e non discriminazione, deve essere indetto un procedimento di evidenza pubblica, per affidare i medesimi beni in concessione al migliore offerente, sia perché da tale concessione la PA ricava un’entrata, sia perché la concessione di un bene pubblico costituisce un’occasione di guadagno per il soggetto privato che utilizza tale bene. A riprova di ciò, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale in materia di concessioni demaniali marittime (cfr. C.d.S. Sez. VI n. 168 del 25.1.2005) e quello recentissimo in tema impianti pubblicitari (cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 5 del 25.2.2013), oltre a quello relativo alle cave di proprietà comunale (cfr. da ultimo TAR Basilicata Sent. n. 406 del 30.8.2012).

T.A.R. Basilicata, Sez. 1, 2 ottobre 2013, n. 00578
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