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Acquisizione sanante

Espropriazione per pubblica utilità Giustizia amministrativa

1. Espropriazione per pubblica utilità. Omesso completamento della procedura espropriativa. Irreversibile trasformazione del bene privato. Richiesta di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42bis, D.P.R. 327/2001. Non costituisce obbligo, ma una mera facoltà. Ricorso al G.A. avverso il silenzio. Inammissibilità. 2. Giurisdizione e competenza. Irreversibile trasformazione di terreno privato all'esito di procedimento espropriativo non concluso legittimamente. Domanda di acquisizione sanante. Eccezione di usucapione ventennale del bene da parte della P.A. occupante. Conoscibilità da parte del G.A. incidenter tantum. 3. (segue): interversione del possesso. Possesso ad usucapionem. Richiesta di adozione del provvedimento ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001 operata dal proprietario è idoneo atto interruttivo
T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. 1, Sentenza 18 settembre 2014, n. 00353

Principio

1. Espropriazione per pubblica utilità. Omesso completamento della procedura espropriativa. Irreversibile trasformazione del bene privato. Richiesta di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42bis, D.P.R. 327/2001. Non costituisce obbligo, ma una mera facoltà. Ricorso al G.A. avverso il silenzio. Inammissibilità.
1.1. Il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione è configurabile solo nei casi in cui alla presentazione di un'istanza corrisponda un obbligo giuridico di provvedere; viceversa ciò non accade nel caso in cui il proprietario di un fondo illecitamente occupato dalla P.A. per la realizzazione di opera pubblica, chieda alla medesima P.A. l'emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis, D.P.R. 327/2001, poiché la norma invocata configura una facoltà e non un obbligo dell'amministrazione (cfr. ex multis: T.A.R. Toscana, sez. I, 22 gennaio 2014, n. 124).
1.2. È inammissibile la domanda rivolta al G.A. di ordinare all'Amministrazione, che abbia illecitamente trasformato un bene privato per realizzarvi un'opera pubblica, di adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis, D.P.R. 327/2001 o di nominare all'uopo un commissario ad acta, in quanto detta norma pone in capo all'Amministrazione non un obbligo, bensì la mera facoltà di disporre l'acquisizione sanante del bene privato utilizzato sine titulo.
1.3. Il proprietario di un area illegittimamente trasformata per la realizzazione di opera pubblica, che agisca in giudizio (o che proponga domanda stragiudiziale nei confronti dell’Ente occupante), vanta un’unica complessa pretesa, fondata sullo ius omnes alios excludendi insito nel diritto di proprietà ai sensi dell'art. 832 c.c., che può articolarsi nel petitum reipersecutorio e risarcitorio, ovvero soltanto in quello risarcitorio, laddove il bene sia stato irreversibilmente trasformato e l’Amministrazione intenda utilizzarlo per fini pubblicistici, ai sensi dell'art. 42bis del T.U. espropriazione.

2. Giurisdizione e competenza. Irreversibile trasformazione di terreno privato all'esito di procedimento espropriativo non concluso legittimamente. Domanda di acquisizione sanante. Eccezione di usucapione ventennale del bene da parte della P.A. occupante. Conoscibilità da parte del G.A. incidenter tantum. 
Nel caso in cui un privato ricorra innanzi al G.A. affinché ordini all'Ente occupante che ha trasformato illegittimamente un bene privato a fini pubblici di adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001 la questione dell’usucapione di un bene illegittimamente occupato dalla P.A. dedotta soltanto in via di eccezione dall'amministrazione resistente, ma non proposta come domanda riconvenzionale, non sposta la giurisdizione, potendo il Giudice amministrativo, chiamato a decidere sulla legittimità degli atti adottati nel procedimento espropriativo, pronunciarsi incidenter tantum anche sull'eccezione di usucapione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2014 n. 3346; v. anche T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 21 novembre 2013, n. 2801).

3. (segue): interversione del possesso. Possesso ad usucapionem. Richiesta di adozione del provvedimento ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001 operata dal proprietario è idoneo atto interruttivo
3.1. Qualora l'Amministrazione non concluda la procedura ablativa di un bene nel termine di validità del decreto di occupazione d'urgenza, l'eventuale periodo utile da computare ai fini dell'usucapione ventennale inizia a decorrere dal termine di validità del decreto stesso e coincide, pertanto, con l'inizio dell'occupazione sine titulo.
3.2. In tema di illecita trasformazione di beni privati per fini pubblicistici, solo allo scadere del quinquennio di occupazione legittima la mancata restituzione del bene può ritenersi fatto idoneo a determinare l’interversione del possesso utile ai fini dell'usucapione, prima operando, in favore dell’amministrazione, la mera detenzione legale, inidonea ai fini della configurazione dell'animus rem sibi habendi.
3.3. Le richieste di adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex  art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001 inviate dai soggetti proprietari di un bene illegittimamente occupato dall'Amministrazione, in disparte l’indagine sulla configurabilità dell’animus possidendi in capo a quest'ultima, sono certamente idonee a interrompere il decorso del possesso ad usucapionem (nella specie i ricorrenti avevano inviato, prima della scadenza del termine ventennale di usucapione, una diffida all'Ente occupante affinché adottasse il provvedimento di acquisizione sanante).
3.4. Nel caso del soggetto proprietario di un bene illegittimamente occupato a seguito dell'inutile decorrenza del termine di validità del decreto di occupazione d'urgenza, qualunque richiesta (risarcitoria, restitutoria ovvero di adozione di un provvedimento di acquisizione sanante), proposta in qualità di dominus del bene e fondata sul presupposto della illegittima protrazione della detenzione dello stesso da parte della P.A., vale ad escludere il presupposto applicativo dell’istituto della usucapione ventennale prevista dall'art. 1158 c.c..

T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. 1, 18 settembre 2014, n. 00353
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