Accedi a LexEureka

Accertamento tecnico preventivo

Giustizia amministrativa

Ammissibilità e infondatezza del ricorso per A.T.P. ex art. 696 cod. proc. civile dinanzi al Giudice Amministrativo
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, Sentenza 22 aprile 2013, n. 04005

Principio

Ammissibilità e infondatezza del ricorso per A.T.P. ex art. 696 cod. proc. civile dinanzi al Giudice Amministrativo.

1. È ammissibile dinanzi al Giudice Amministrativo il ricorso per accertamento tecnico preventivo, trattandosi di un mezzo processuale tipico del regime probatorio che è preordinato, attesa la sua valenza conservativa, all'anticipazione del momento di acquisizione della prova e, quindi, è intimamente connesso a quel giudizio di merito nel quale, invece, in via ordinaria avrebbe dovuto trovare espletamento la prova stessa (così pure cfr. C.d.S., IV, 27 ottobre 2011, n. 5769).
2. È infondato e dunque da respingere il ricorso ex art. 696 cod. proc. civile laddove difetti la situazione di pericolo per la prova, che ne rappresenta elemento costitutivo. Invero, va ricordato che, nel processo amministrativo, l’attività istruttoria e cautelare – è evidente che il ricorso ex art. 696 c.p.c. di entrambe partecipa –di regola è contestuale o segue la presentazione del ricorso, e solo eccezionalmente – cfr. art. 61 c.p.a. – possono essere richieste misure interinali e provvisorie indispensabili nel tempo occorrente per la presentazione del ricorso e delle misure cautelari ad esso connesse. Nella specie i ricorrenti non hanno fornito alcun serio elemento di urgenza, tale da far ragionevolmente ritenere che sussista un significativo rischio di dispersione della prova, nell’intervallo di tempo occorrente per proporre l’azione di merito davanti al giudice competente: presupposto questo cui l’art. 696 condiziona lo svolgimento dell’attività di accertamento. Vengono infatti proposti elementi puramente ipotetici, non concretamente emergenti, né viene indicato perché gli stessi precluderebbero comunque una valutazione successiva alla presentazione del giudizio di merito.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 22 aprile 2013, n. 04005
Caricamento in corso