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Accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria

URBANISTICA E EDILIZIA BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Sulla sanatoria di opere edilizie in aree sottoposte al vincolo paesaggistico quando l’istanza preveda la demolizione di volumi, del tutto legittimamente realizzati, per ‘compensare’ il mantenimento di altri, realizzati senza titolo.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 26 marzo 2013, n. 01671

Principio

1. Sul potere del G.A. di chiedere chiarimenti alla P.A. che ha emanato l'atto impugnato.
È consentito al giudice amministrativo di richiedere alla stessa amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato gli opportuni chiarimenti, senza che ciò implichi violazione del principio di terzietà, del diritto di difesa e del contraddittorio” (Cons. di Stato, Sez. IV, 29 aprile 2004, n. 2609), in quanto “l’onere istruttorio viene diretto all’amministrazione non solo, e non tanto, perché parte processuale ma soprattutto in quanto autorità pubblica che, in tale specifica qualità deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti” (Cons. di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 881). Ne consegue che il G.A. ha il potere di affidare la originaria verificazione dei fatti rilevanti per il giudizio alla P.A. che in relazione alle sue competenze aveva seguito l’intero procedimento amministrativo, consistendo l’incarico ad essa affidato in un mero accertamento volto a completare la conoscenza dei fatti oggetto dei documenti processuali.
2. Sulla disciplina urbanistica applicabile ad un immobile ricadente in due zone urbanistiche distinte.
Nel caso in cui il medesimo immobile ricada in due zone urbanistiche distinte, è materialmente impossibile applicare due normative disomogenee al medesimo fabbricato (di cui non è dubitata l’originaria legittima realizzazione), cosicché correttamente, per il principio di maggioranza delle superfici, debbono essere utilizzate le norme tecniche di attuazione delle zone omogenee di P.R.G. in cui ricade la maggior parte dell’edificio, senza peraltro attribuire alcun indice di cubatura o altro beneficio derivante dall’applicazione della disciplina della zona omogenea non prevalente.
3. Sulla sanatoria di opere edilizie in aree sottoposte al vincolo paesaggistico quando l’istanza preveda la demolizione di volumi, del tutto legittimamente realizzati, per ‘compensare’ il mantenimento di altri, realizzati senza titolo.
L’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 non consente di sanare le opere edilizie che abbiano comportato l’aumento di volumi (anche tecnici), ma al contempo l’art. 167, proprio perché intende valorizzare e salvaguardare le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, consente alla Soprintendenza di esaminare favorevolmente l’istanza di sanatoria (ovviamente, ferme restando tutte le altre valutazioni di sua competenza), quando l’istanza preveda la demolizione di volumi, del tutto legittimamente realizzati, per ‘compensare’ il mantenimento di altri, realizzati senza titolo (nello stesso senso Cons. St., Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3578). In altri termini, purché si mantenga il rispetto dei limiti legittimamente assentibili in tema delle superfici e dei volumi, ben può la Soprintendenza ritenere accoglibile l’istanza di sanatoria, quando la demolizione di volumi legittimamente assentiti consenta di ritenere che, nel suo complesso, la volumetria legittimamente assentibile non sia inferiore a quella da porre a base del provvedimento di sanatoria.
4. Sull'autonomia del procedimento riguardante l’idoneità sismica rispetto a quello riguardante il rilascio del titolo edilizio.
Il procedimento riguardante l’idoneità sismica è autonomo rispetto a quello riguardante il rilascio del titolo edilizio (Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3253), anche se questo acquista efficacia solo a seguito dell’emanazione del nulla osta previsto dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 1997, n. 875).

Cons. St., Sez. 6, 26 marzo 2013, n. 01671
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