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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Illegittimità dell’ordinanza d’acquisizione per l’omissione della necessaria previa notifica dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 1, Sentenza 12 aprile 2013, n. 01053

Principio

1. Illegittimità dell’ordinanza d’acquisizione per l’omissione della necessaria previa notifica dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
L'omissione della previa notifica dell’atto di accertamento dell’inottemperanza produce l'impossibilità di adottare la successiva ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale e di disporre tale acquisizione, ciò in quanto, come previsto al quarto comma dell’art. 31 D.P.R. 380/01, “l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3 (novanta giorni dall’ordinanza di demolizione), previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari”. Sicché, mancando la notifica al ricorrente dell'atto di accertamento della inottemperanza, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di acquisizione delle opere abusive e dell'area di sedime (in termini, T.A.R. Sicilia Sez.I di Catania, n.1688/2009 cit. e Giur. ivi richiam.: T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 25 settembre 2006 , n. 1947; T.A.R. Venezia n. 478 del 30 marzo 1996; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 aprile 2003, n. 4175).

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 1, 12 aprile 2013, n. 01053
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