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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

1. Abusi edilizi. Ordine di demolizione. Comunicazione avvio del procedimento. Non occorre. È atto dovuto. 2. Abusi edilizi. Accertamento congiunto dell'A.C. e del proprietario. Provvedimenti repressivi. Comunicazione di avvio del procedimento. Non occorre. 3. Ordine di demolizione di manufatti abusivi. Inottemperanza. Accertamento. Contraddittorio procedimentale. Non occorre. 4. Ordine di demolizione di manufatti abusivi. Motivazione. Non occorre. 5. Epoca di commissione di abuso edilizio. Onere della prova. Ricade sul proprietario. 6. Atti repressivi di abusi edilizi. Affidamento del privato. Non rileva. 7. Inottemperanza dell'ordine di demolizione. Acquisizione gratuita. Motivazione. Non occorre. 8. (segue): indicazione delle aree oggetto di acquisizione. Non occorre. 9. Opere di recinzione della proprietà privata. Titolo edilizio. Occorre. Sanzione ripristinatoria. Ammissibilità
T.A.R. Basilicata, Sez. 1, Sentenza 4 settembre 2014, n. 00590

Massima

1. Abusi edilizi. Ordine di demolizione. Comunicazione avvio del procedimento. Non occorre. È atto dovuto.
1.1. L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere realizzate, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto: l’ordinanza va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche, all’esito un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l’abuso, di cui peraltro l’interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo (cfr. C.d.S., sez. IV, 28 aprile 2014, n. 2194; id. 26 agosto 2008, n. 4659).
1.2. Nei procedimenti preordinati all’emanazione di ordinanze di demolizione di opere edili abusive non trova applicazione l’obbligo di comunicare l’avvio dell’iter procedimentale, in ragione della natura vincolata del potere repressivo esercitato, che rende di per sé inconfigurabile l’apporto partecipativo, come peraltro previsto dall’ipotesi legislativa recata dall’art. 21-octies della stessa legge n. 241/1990 (cfr. C.d.S., sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 666).

2. Abusi edilizi. Accertamento congiunto dell'A.C. e del proprietario. Provvedimenti repressivi. Comunicazione di avvio del procedimento. Non occorre.
Ove risulti che il ricorrente abbia presenziato al sopralluogo effettuato dall'Amministrazione Comunale di accertamento di abusi edilizi, può ritenersi sostanzialmente raggiunto lo scopo cui è preordinato l'articolo 7 della legge n. 241/1990, alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale che tanto ravvisa in presenza di un atto che a tale comunicazione possa considerarsi equipollente, consentendo all'interessato di conoscere l'imminente avvio del procedimento e di parteciparvi. 

3. Ordine di demolizione di manufatti abusivi. Inottemperanza. Accertamento. Contraddittorio procedimentale. Non occorre.
Ai fini della legittimità delle operazioni di accertamento dell’inottemperanza dell'ordine di demolizione repressivo di abusi edilizi, non è previsto che la relativa verbalizzazione avvenga in loco ed in contraddittorio con gli interessati, nei cui confronti l’art. 31, n. 4, d.P.R. n. 380/2001 dispone solo la notificazione del provvedimento di accertamento (cfr. T.A.R. Campania, sez. II, 8 giugno 2011, n. 2992). 

4. Ordine di demolizione di manufatti abusivi. Motivazione. Non occorre.
L'ordinanza di demolizione repressiva di abusi edilizi trova giustificazione del tutto adeguata nell’indicazione puntuale degli interventi realizzati in assenza di titoli abilitativi, atteso che presupposto per la sua adozione è soltanto la contestata esecuzione dell’opera in difformità o assenza del permesso di costruire. Con la conseguenza che tale ordinanza, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione.

5. Epoca di commissione di abuso edilizio. Onere della prova. Ricade sul proprietario.
Ove il proprietario di manufatto abusivo lamenti che questo risalirebbe ad epoca anteriore a quella dell’accertamento del manufatto stesso da parte dell'A.C., l’onere della prova grava sull’interessato che intende dimostrare la legittimità del proprio operato, e non sul Comune che, in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla a norma di legge (cfr. T.A.R. Basilicata, 13 maggio 2010, n. 599). 

6. Atti repressivi di abusi edilizi. Affidamento del privato. Non rileva.
Il decorso di un ampio lasso di tempo, di per sé, non implica alcun aggravamento dell’onere di motivazione. Invero, l’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Non è ravvisabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, né quest’ultima può essere sanata dal mero decorso del tempo, per cui l’interessato non può dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (cfr. C.d.S., sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2781; id., 5 aprile 2012, n. 2038).

7. Inottemperanza dell'ordine di demolizione. Acquisizione gratuita. Motivazione. Non occorre.
7.1. Costituisce ius receptum (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-quater 29 luglio 2014, n. 8304) che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive ex art. 31, comma 3°, d.P.R. n. 380/2001 è atto dovuto, senza alcun contenuto discrezionale, avente natura meramente dichiarativa, subordinato unicamente all’accertamento dell’inottemperanza e del decorso del termine di legge fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, che opera automaticamente con riguardo non solo all’opera abusiva ed all’area di sedime, ma anche alle pertinenze. Ne consegue che esso è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’abusività e dell’accertata inottemperanza, essendo in re ipsa l’interesse pubblico all’adozione della misura, senza l’obbligo di alcuna specifica argomentazione in ordine all’acquisizione dell’area necessaria. 
7.2. L'acquisizione gratuita di manufatto abusivo ex art. 31, comma 3°, d.P.R. n. 380/2001 non richiede alcuna preliminare determinazione inerente l’esercizio di una scelta da parte del Comune sull’applicabilità della stessa più grave misura acquisitiva, rispetto alla semplice demolizione del manufatto abusivo (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 12 aprile 2002, n. 3160).

8. (segue): indicazione delle aree oggetto di acquisizione. Non occorre.
Sia l’ordinanza di ingiunzione alla demolizione, sia quella di acquisizione al patrimonio comunale, possono essere adottate senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione, giacché a tale individuazione può procedersi, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, con successivo e separato atto (cfr. C.d.S., sez. VI, 8 aprile 2004, n. 1998; T.A.R. Sicilia, sez. III, 23 luglio 2014, n. 2012; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 marzo 2007, n. 161; T.A.R. Sardegna, sez. II, 27 settembre 2006, n. 2013).

9. Opere di recinzione della proprietà privata. Titolo edilizio. Occorre. Sanzione ripristinatoria. Ammissibilità.
9.1. Le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà. Tale è il caso della recinzione eseguita senza opere murarie, costituita da una semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro. 
9.2. L'impianto di rete di recinzione metallica sorretta da paletti in ferro non rientra tra gli interventi di edilizia libera specificamente elencati dall’art. 6 del d.P.R. 380/2001, bensì nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/2001. Ove tale opera sia eseguita senza titolo di assenso l’art. 37, ultimo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 fa salva l’applicazione dell’art. 31 dello stesso D.P.R. n. 380/2001 (relativo all’ordine di demolizione) anche nel caso di mancata denuncia d’inizio attività, in relazione all’intervento edilizio realizzato, ove ne ricorrano i presupposti. 
9.3. L’ordine di demolizione di  rete di recinzione costituisce atto dovuto, trattandosi di manufatto suscettibile, per le sue dimensioni e caratteristiche, di recare pregiudizio ai beni paesaggistici oggetto di protezione, realizzato in zona sottoposta a vincolo senza previa autorizzazione paesaggistica (Cfr. T.A.R. Basilicata, 2 agosto 2012, n. 366; T.A.R. Veneto, sez. II, 6 agosto 2012, n. 1102).

T.A.R. Basilicata, Sez. 1, 4 settembre 2014, n. 00590
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