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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Abusi edilizi. Comunicazione di avvio del procedimento. Esclusione. Applicabilità dell'art. 21-octies legge n. 241/1990. Motivazione della sanzione repressiva. Descrizione dell'abuso. Sufficienza.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 2, Sentenza 10 gennaio 2014, n. 00206

Principio

1. Abusi edilizi. Comunicazione di avvio del procedimento. Esclusione. Applicabilità dell'art. 21-octies legge n. 241/1990.
1.1. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, non devono essere preceduti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime. 
1.2. In tema di abusi edilizi, seppure si ritenesse necessaria la comunicazione di avvio del procedimento anche per gli ordini di demolizione, troverebbe comunque applicazione l'art. 21-octies, comma 2, prima parte, della legge n. 241/1990 (introdotto dalla legge n. 15/2005); ciò in quanto l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo ovvero con difformità essenziali rispetto ai titoli edilizi rilasciati dall’amministrazione.

2. Abusi edilizi. Sanzione repressiva. Attività vincolata. Motivazione. Descrizione dell'abuso. Sufficienza.
In tema di abusi edilizi, l'ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Pertanto, essa è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella compiuta descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 08 ottobre 2009, n. 5203).

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 2, 10 gennaio 2014, n. 00206
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