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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Presupposti legittimanti l’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitiva in presenza di manufatti abusivi
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 28 giugno 2013, n. 03529

Principio

Sui presupposti legittimanti l’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitiva in presenza di manufatti abusivi.

1. Il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede che  gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali devono essere demoliti (art. 31). Sono variazioni essenziali quello che comportano un mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 (art. 32).
2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia abusivi, la sanzione prevista è la demolizione ovvero, «qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile», una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere (art. 33).
3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia abusivi, comportanti mutamento di destinazione d’uso, si ha una variazione essenziale, con conseguente applicabilità, ex artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, del rimedio della demolizione. Le norme che contemplano la possibilità alternativa di infliggere la sanzione pecuniaria ex art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001 vanno interpretate in modo rigoroso al fine di evitare il rischio di trasformare l’istituto in esame in una sorte di condono mascherato con incidenza negativa grave sul complessivo assetto del territorio. La demolizione può essere esclusa soltanto qualora la stessa incida sulla stabilità dell’edificio nel suo complesso (Cons. Stato, VI, 9 aprile 2013, n. 1912). 

Cons. St., Sez. 6, 28 giugno 2013, n. 03529
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