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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Natura ed effetti del verbale di accertamento della inottemperanza a una ingiunzione di demolizione ex art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, Sentenza 18 giugno 2013, n. 06133

Principio

1. Inammissibilità dell'impugnazione del verbale di accertamento della inottemperanza a una ingiunzione di demolizione ex art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.
1.1. Il verbale di accertamento della inottemperanza a una ingiunzione di demolizione ex art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, non è atto che, in generale, sia suscettibile di essere impugnato davanti al giudice amministrativo; esso, infatti, di per sé, non comporta effetti ulteriori rispetto a quello consistente nella descrizione della realtà; non trattasi, cioè, di un provvedimento amministrativo che possa immutare la posizione giuridica dell’interessato, un verbale del genere avendo soltanto il fine di rappresentare – con fede privilegiata allorquando, come nel caso, sia compilato da pubblici funzionari – la realtà come esistente in un certo momento e in un determinato luogo.
1.2. Non è ammissibile la impugnazione di un verbale di accertamento della inottemperanza a una ingiunzione di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 davanti al giudice amministrativo; salvo che, e nella parte in cui, il verbale contenga anche statuizioni provvedimentali, idonee ad incidere sulla posizione giuridica del destinatario.

2. Sulla legittimità del verbale di accertamento della inottemperanza a una ingiunzione di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 che non rechi l'individuazione dell'area da acquisire.
2.1. Il verbale di accertamento ex art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 costituisce mero accertamento della realtà; di talché, non deve necessariamente contenere la indicazione della estensione e degli estremi catastali dell’area da acquisire; elementi del genere dovranno essere posseduti, piuttosto, dai successivi atti con i quali il competente ufficio comunale, tenuto conto del verbale di accertamento, dichiarerà l’avvenuta acquisizione ex lege e disporrà la relativa trascrizione nei registri immobiliari.
2.2. Allorché nel verbale di accertamento di inottemperanza ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, venga dato esclusivamente conto di quanto esistente sull'area di sedime alla data dell'accertamento stesso, rimettendo lo stesso verbale ai competenti uffici per gli ulteriori adempimenti, il verbale de quo si è posto come atto propedeutico all’adozione del successivo provvedimento dichiarativo della acquisizione e, previa individuazione dell’area da acquisire, dispositivo della trascrizione. Il che è coerente con la disposizione di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, oltre che con l'art. 15 L.R. Lazio sull’attività urbanistico-edilizia n.15 dell’11 agosto 2008; in base a tale disposizioni non può escludersi che il provvedimento, emesso dall’ufficio, di accertamento della inottemperanza, e che costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione, sia preceduto, ove occorra o ritenuto opportuno, nel corso della fase del procedimento che si conclude con la sua emanazione, da un mero atto di accertamento della realtà, nella specie da identificare nel verbale in discussione.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, 18 giugno 2013, n. 06133
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