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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Non riconducibilità della recinzione di un terreno privato tra gli interventi di nuova costruzione subordinati al previo rilascio di permesso di costruire. Irrilevanza della recinzione sotto il profilo paesaggistico
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, Sentenza 27 maggio 2013, n. 05276

Principio

Non riconducibilità della recinzione di un terreno privato tra gli interventi di nuova costruzione subordinati al previo rilascio di permesso di costruire. Irrilevanza della recinzione sotto il profilo paesaggistico.
1. Le opere di recinzione di terreno privato non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà. Tale è il caso della recinzione eseguita senza opere murarie, costituita da una semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro, la quale costituisce installazione precaria e non incide in modo permanente sull'assetto edilizio del territorio (cfr., fra le ultime, Tar Liguria I, 20 settembre 2010 n. 1174; Tar Toscana III, 9 giungo 2011 n. 1005, Tar Piemonte I, 15 febbraio 2010 n. 950; T.A.R Lazio, Roma, sez. II, 11 settembre 2009, n. 8644).
2. Le opere di recinzione del terreno rientrano nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato della d.i.a., a mente dell'art. 22 del t.u. dell'edilizia, la cui mancanza non è sanzionabile con la rimozione o la demolizione, previsti dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità del medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ma con l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 37 per l'esecuzione di interventi in assenza della prescritta denuncia di inizio di attività.
3. È richiesto il permesso di costruire quando la recinzione determina una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, come nel caso di recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o addirittura inferriata sovrastante il muro al quale poi s'incardinano cancelli (nella fattispecie l’intervento oggetto dell'ordine di ripristino si sostanziava esclusivamente nell’apposizione di una rete metallica con paletti di ferro e senza alcun tipo di opera muraria, con caratteristiche di precarietà e senza trasformazione effettiva dello stato dei luoghi).
4. Nel caso in cui la recinzione sia costituita da una semplice rete metallica e da paletti infissi nel terreno e senza opere murarie è irrilevante che essa sia stata eseguita senza nulla osta in area vincolata, trattandosi di opera priva di apprezzabile impatto ambientale (cfr., in analoga fattispecie, Tar Piemonte I, 15 febbraio 2010 n. 950; T.A.R Campania, Napoli, sez. IV, 8 maggio 2007, n. 4821).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, 27 maggio 2013, n. 05276
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